{"id":554120,"date":"2018-07-03T18:52:00","date_gmt":"2018-07-03T18:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.inapp.gov.it\/?post_type=amm-trasparente&#038;p=554120"},"modified":"2026-02-13T16:04:16","modified_gmt":"2026-02-13T15:04:16","slug":"segnalazioni-condotte-illecite-cd-whistleblowing","status":"publish","type":"amm-trasparente","link":"https:\/\/www.inapp.gov.it\/amministrazione-trasparente\/altri-contenuti\/prevenzione-della-corruzione\/segnalazioni-condotte-illecite-cd-whistleblowing\/","title":{"rendered":"Segnalazioni condotte illecite (c.d. whistleblower)"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Istituto giuridico del <em>whistleblowing<\/em> in Italia \u00e8 previsto dalla <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=2018-12-06\">legge 6 novembre 2012, n. 190<\/a>, <em>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell\u2019illegalit\u00e0 nella pubblica amministrazione<\/em>, che ha introdotto l\u2019art. 54-bis nel <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165\">decreto legislativo n. 165\/2001<\/a>, <em>Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche<\/em>, vale a dire la disciplina di tutela per il dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Successivamente, la <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-30;179!vig=2018-12-06\">legge 30 novembre 2017, n. 179<\/a>, <em>Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarit\u00e0 di cui siano venuti a conoscenza nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato<\/em>, ha ampliato modalit\u00e0 e forme di tutela per i dipendenti pubblici e disposto analoghe forme di tutela anche per i dipendenti del settore privato.<\/p>\n\n\n\n<p>In attuazione della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32019L1937\">direttiva (UE) 2019\/1937<\/a> \u00e8 stato emanato il <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24!vig=2025-07-31\">decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24<\/a>, <em>riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell\u2019Unione europea e violazioni delle disposizioni normative nazionali<\/em>, che raccoglie in un unico testo normativo la disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico, sia del settore privato. Le disposizioni normative di cui all\u2019art. 54-bis del D.Lgs. n. 165\/2001, all\u2019art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. n. 231\/2001 e all\u2019art. 3 della legge n. 179\/2017 sono state abrogate dall\u2019art. 23 del D.Lgs. n. 24\/2023.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ANAC, con <a href=\"https:\/\/www.anticorruzione.it\/documents\/91439\/146849359\/Delibera+n.+311+del+12+luglio+2023+LLGG+WB+versione+unitaria_.pdf\/c87e8c07-86d0-baf9-685d-274e2eb6c93e?t=1690552947182\">delibera 12 luglio 2023, n. 311<\/a>, ha adottato le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell\u2019Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra i soggetti, pubblici e privati, tenuti all\u2019applicazione del D.Lgs. n. 24\/2023 sono comprese le amministrazioni pubbliche di cui all\u2019art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 165\/2001, fra le quali rientra l\u2019Inapp.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Chi \u00e8 la persona segnalante (il whistleblower)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il whistleblower \u00e8 la persona fisica che segnala o divulga pubblicamente o denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, o contabile, informazioni su violazioni di disposizioni normative nazionali o dell\u2019Unione europea che ledono l\u2019interesse pubblico o l\u2019integrit\u00e0 dell\u2019amministrazione pubblica o dell\u2019ente privato; nonch\u00e9 violazioni non ancora commesse che il whistleblower ritiene plausibilmente che potrebbero verificarsi sulla base di concreti elementi.<\/p>\n\n\n\n<p>Tali violazioni, o presunte tali, devono essere state commesse nell\u2019organizzazione con cui il segnalante o denunciante intrattiene rapporti lavorativi o giuridici qualificati previsti dalle norme. La persona che segnala deve essere venuta a conoscenza delle informazioni sulle violazioni nell&#8217;ambito del proprio contesto lavorativo.<\/p>\n\n\n\n<p>I <strong>soggetti che possono effettuare la segnalazione<\/strong> o la divulgazione pubblica o la denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, o contabile, di informazioni sulle violazioni, <strong>nell\u2019Inapp<\/strong> sono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>i dipendenti dell\u2019Istituto<\/li>\n\n\n\n<li>i lavoratori autonomi nonch\u00e9 i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attivit\u00e0 lavorativa presso l\u2019Inapp<\/li>\n\n\n\n<li>i lavoratori o i collaboratori delle societ\u00e0 fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell\u2019Inapp<\/li>\n\n\n\n<li>i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attivit\u00e0 presso l\u2019Inapp<\/li>\n\n\n\n<li>i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attivit\u00e0 presso l\u2019Inapp<\/li>\n\n\n\n<li>le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l\u2019Inapp.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La tutela dei suddetti soggetti segnalanti le violazioni si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico. <\/p>\n\n\n\n<p>Le misure di protezione e la tutela della riservatezza si applicano anche alle persone diverse dal segnalante, coinvolte o menzionate nella segnalazione, le quali potrebbero essere destinatarie di ritorsioni dirette o indirette.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cosa si pu\u00f2 segnalare, divulgare pubblicamente o denunciare<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Violazioni del diritto nazionale<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>illeciti civili, amministrativi, contabili, penali<\/li>\n\n\n\n<li>irregolarit\u00e0 \u2013 anche se non sono pi\u00f9 incluse tra le violazioni del diritto nazionale possono costituire \u201celementi concreti\u201d (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dalla norma.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Violazioni del diritto dell\u2019UE<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>illeciti commessi in violazione della normativa dell\u2019UE indicata nell\u2019Allegato 1 al D.Lgs. n. 24\/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) relativi ai seguenti settori: <br>a) appalti pubblici; <br>b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;<br>c) sicurezza e conformit\u00e0 dei prodotti;<br>d) sicurezza dei trasporti, tutela dell\u2019ambiente;<br>e) radioprotezione e sicurezza nucleare;<br>f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;<br>g) salute pubblica, protezione dei consumatori;<br>h) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi formativi.<\/li>\n\n\n\n<li>atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell&#8217;Unione europea (art. 325 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea \u2013 TFUE \u2013 lotta contro la frode e le attivit\u00e0 illegali che ledono gli interessi finanziari dell\u2019UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell\u2019UE<\/li>\n\n\n\n<li>atti o omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell&#8217;UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle societ\u00e0 e i meccanismi il cui fine \u00e8 ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l&#8217;oggetto o la finalit\u00e0 della normativa applicabile in materia di imposta sulle societ\u00e0<\/li>\n\n\n\n<li>atti o comportamenti che vanificano l&#8217;oggetto o la finalit\u00e0 delle disposizioni dell&#8217;Unione europea nei settori sopra indicati.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Tra le violazioni segnalabili rientrano anche le attivit\u00e0 illecite finalizzate a un accesso non autorizzato alle informazioni protette dal cosiddetto segreto statistico, come previsto dall\u2019art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322.<\/p>\n\n\n\n<p>Come sopra accennato, le informazioni oggetto di segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all\u2019occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cosa non pu\u00f2 essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. A titolo esemplificativo sono quindi escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.<\/p>\n\n\n\n<p>Le segnalazioni di violazioni laddove gi\u00e0 disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell&#8217;Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell&#8217;allegato al D.Lgs. n. 24\/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell&#8217;Unione europea indicati nella parte II dell&#8217;allegato alla direttiva (UE) 2019\/1937, seppure non indicati nella parte II dell&#8217;allegato al citato decreto.<\/p>\n\n\n\n<p>Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonch\u00e9 di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell&#8217;Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Caratteristiche delle segnalazioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La segnalazione deve indicare in maniera chiara:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>le circostanze di tempo e di luogo in cui si \u00e8 verificato il fatto oggetto della segnalazione<\/li>\n\n\n\n<li>la descrizione del fatto <\/li>\n\n\n\n<li>le generalit\u00e0 o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Canali di segnalazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La scelta del canale di segnalazione non \u00e8 rimessa alla discrezionalit\u00e0 del whistleblower in quanto in via prioritaria la norma privilegia l\u2019utilizzo del canale interno, e solo al ricorrere di specifiche condizioni \u00e8 possibile utilizzare i diversi canali esterni.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Il <strong>canale interno<\/strong>: consente di effettuare la segnalazione in forma scritta, anche con modalit\u00e0 informatiche, oppure orale anche mediante incontri diretti con il RPCT, su richiesta del whistleblower. Il soggetto destinatario delle segnalazioni \u00e8 il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell\u2019Inapp. Qualora la segnalazione interna dovesse essere presentata a un soggetto differente lo stesso dovr\u00e0 trasmetterla al RPCT entro sette giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia al whistleblower.<\/li>\n\n\n\n<li>Il <strong>canale esterno gestito da ANAC<\/strong>: <a href=\"https:\/\/whistleblowing.anticorruzione.it\">https:\/\/whistleblowing.anticorruzione.it<\/a>, va utilizzato nei casi in cui il canale interno non sia attivo o conforme alla legge, nel caso in cui la segnalazione interna effettuata non abbia avuto seguito, oppure il segnalante ritenga che possa non avere seguito o dar luogo a ritorsioni o, ancora, nel caso in cui ritenga che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.<\/li>\n\n\n\n<li>Le <strong>divulgazioni pubbliche<\/strong>: sono finalizzate a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. <\/li>\n\n\n\n<li>La <strong>denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile<\/strong>: il whistleblower ha anche la possibilit\u00e0 di denunciare alle Autorit\u00e0 nazionali competenti, giudiziarie e contabili, le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel suo contesto lavorativo. Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dalla norma, \u00e8 tenuto &#8211; in virt\u00f9 di quanto previsto dal combinato disposto di cui all\u2019art. 331 c.p.p. ed agli artt. 361 e 362 c.p. &#8211; a denunciare alla competente Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Canale di segnalazione interno all\u2019Inapp e procedura di presentazione e gestione della segnalazione<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p>Per garantire la massima riservatezza dell\u2019identit\u00e0 del segnalante, dell\u2019eventuale facilitatore che assiste il segnalante, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonch\u00e9 del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, l\u2019Inapp si avvale di strumenti di crittografia.<\/p>\n\n\n\n<p>La segnalazione pu\u00f2 essere presentata in forma scritta tramite la piattaforma informatica Archimede\u00ae raggiungibile all\u2019indirizzo: <a href=\"http:\/\/www.archimede.inapp.org\/torcom\"><strong>www.archimede.inapp.org\/torcom<\/strong><\/a>. <br>Accedendo a tale piattaforma \u00e8 possibile inoltrare la segnalazione al RPCT. Una volta inoltrata la segnalazione il sistema rilascer\u00e0 un codice univoco crittografato &#8211; ID (che dovr\u00e0 essere conservato con cura in quanto non potr\u00e0 essere duplicato), tramite il quale il segnalante potr\u00e0 accedere successivamente alla procedura, scambiare messaggi privati in forma anonima con il RPCT, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, inserire i propri dati anagrafici qualora non l\u2019avesse fatto in precedenza, organizzare esclusivamente attraverso la piattaforma un incontro video, peer to peer (la chiamata video si attiver\u00e0 solo se entrambi i partecipanti, all\u2019ora convenuta, l\u2019attiveranno), verificare lo stato di avanzamento e la conclusione dell\u2019istruttoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui il segnalante non voglia, o non possa, utilizzare la piattaforma informatica, pu\u00f2 comunque spedire per posta ordinaria la sua segnalazione al RPCT, compilando il MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblowing). <br>Tale modulo dovr\u00e0 essere inserito in una busta chiusa indirizzata al RPCT dell\u2019Inapp, Istituto nazionale per l\u2019analisi delle politiche pubbliche, Corso d\u2019Italia, 33, 00198 Roma; <em>\u00e8 essenziale che sulla busta sia riportata la dicitura: \u201cRiservata al RPCT\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Segnalazione in forma orale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il whistleblower che voglia presentare delle segnalazioni pu\u00f2 utilizzare l\u2019indirizzo e-mail <a href=\"mailto:resp.anticorruzioneinapp@pec.it\">resp.anticorruzioneinapp@pec.it<\/a> per:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>concordare un incontro diretto con il RPCT da fissare entro un termine ragionevole;<\/li>\n\n\n\n<li>fissare un appuntamento telefonico con il RPCT.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Lo stesso indirizzo pu\u00f2 essere utilizzato anche per chiedere ulteriori informazioni sull\u2019istituto del whistleblowing.<\/p>\n\n\n\n<p>In alternativa l\u2019incontro pu\u00f2 essere richiesto al RPCT a mezzo posta, in tal caso il segnalante potr\u00e0 indirizzare la sua richiesta al RPCT avendo cura di riportare sulla busta la dicitura \u201cRiservata al RPCT\u201d, affinch\u00e9 il plico venga consegnato direttamente ed esclusivamente al suo destinatario.<\/p>\n\n\n\n<p>Ricevuta la richiesta di incontro, il RPCT, nella massima riservatezza, fissa un appuntamento con il whistleblower entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e utilizzando il canale di comunicazione dallo stesso indicato. <\/p>\n\n\n\n<p>Durante l\u2019incontro, previa presentazione dell\u2019informativa al segnalante sul trattamento dei dati personali, il RPCT si occuper\u00e0 di acquisire la segnalazione verbalizzando quanto dichiarato dal segnalante. Al termine della trascrizione, il verbale viene sottoscritto dal segnalante.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le segnalazioni anonime<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le segnalazioni che non contengano l\u2019indicazione dell\u2019identit\u00e0 del whistleblower sono considerate anonime.<\/p>\n\n\n\n<p>Le segnalazioni anonime, se adeguatamente circostanziate, sono trattate e conservate con la stessa procedura prevista per le segnalazioni ordinarie. Le misure di protezione previste a tutela del segnalante sono riconosciute anche nell\u2019ipotesi in cui un whistleblower inizialmente anonimo, che abbia denunciato di aver subito ritorsioni a causa della propria segnalazione, comunichi successivamente la sua identit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p>Anche la segnalazione anonima, completa della relativa documentazione, sar\u00e0 registrata e conservata per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di ricezione, al fine di essere recuperata nel caso in cui il whistleblower comunichi all\u2019ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della stessa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il sistema di protezione del segnalante<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il sistema di protezione contemplato nel D.Lgs. n. 24\/2023 prevede: tutela della riservatezza, protezione dalle ritorsioni, limitazione della responsabilit\u00e0 e misure di sostegno. Le misure di protezione si applicano al segnalante e sono estese: <br>a) all\u2019eventuale facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all\u2019interno del medesimo contesto lavorativo la cui assistenza deve rimanere riservata); <br>b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; <br>c) ai colleghi di lavoro con i quali ci sia un rapporto abituale e corrente; <br>d) agli enti di propriet\u00e0 della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonch\u00e9 agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.<\/p>\n\n\n\n<p>Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come \u201cqualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o pu\u00f2 provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto\u201d. Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale \u00e8 affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. La tutela si estende anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Misure di sostegno ai segnalanti<\/strong> <strong>offerte a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono previste misure di sostegno per le persone che segnalano violazioni, fornite a titolo gratuito da enti del Terzo settore. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>sulle modalit\u00e0 di segnalazione;<\/li>\n\n\n\n<li>sulla protezione dalle ritorsioni offerta da norme nazionali e dell&#8217;Unione europea;<\/li>\n\n\n\n<li>sui diritti della persona che segnala;<\/li>\n\n\n\n<li>sulle modalit\u00e0 e sulle condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Sul sito dell\u2019ANAC \u00e8 disponibile l&#8217;<a href=\"https:\/\/www.anticorruzione.it\/-\/whistleblowing#p10\">elenco degli enti del Terzo settore<\/a> autorizzati. Questi enti, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, svolgono attivit\u00e0 di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale tra le quali rientrano la promozione della cultura della legalit\u00e0, della pace, della nonviolenza e della difesa non armata, insieme alla tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori, delle pari opportunit\u00e0 e delle iniziative di solidariet\u00e0 e aiuto reciproco (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117\">art. 5, c. 1, lett. v)&nbsp;e&nbsp;w), del D.Lgs. &nbsp;n. 117\/2017<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Riferimenti normativi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24\">Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24<\/a>, <em>Attuazione della direttiva (UE) 2019\/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell&#8217;Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.anticorruzione.it\/documents\/91439\/146849359\/Delibera+n.+311+del+12+luglio+2023+LLGG+WB+versione+unitaria_.pdf\/c87e8c07-86d0-baf9-685d-274e2eb6c93e?t=1690552947182\">Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023<\/a>, <em>Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell\u2019Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Approfondimenti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p> Whistleblowing ANAC: <a href=\"https:\/\/www.anticorruzione.it\/-\/whistleblowing\">https:\/\/www.anticorruzione.it\/-\/whistleblowing<\/a> <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Informazioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016\/679 sul trattamento dei dati personali nell\u2019ambito delle segnalazioni di fatti illeciti effettuate mediante i canali di segnalazione interna attivati dall\u2019Inapp in base alle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 24\/2023, c.d. \u201cDecreto Whistleblowing\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"parent":503353,"menu_order":0,"template":"","class_list":["post-554120","amm-trasparente","type-amm-trasparente","status-publish","hentry","entry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.1.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Segnalazioni condotte illecite (c.d. whistleblower) - 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