Toscana
Questa fase, svolta in gruppo o individualmente, ha l’obiettivo di mettere la persona in condizione di partecipare consapevolmente ai servizi di IVC, garantire pari opportunità nella fruizione dei servizi, oltre che permettere una verifica preliminare dei fabbisogni individuali e dei requisiti di accesso al servizio. Si accerta se la persona è in possesso dei requisiti richiesti e se è interessata ad usufruire del servizio.
La fase di individuazione, curata da un Esperto all’Individuazione e messa in Trasparenza delle Competenze (EITC), è finalizzata a ricostruire le esperienze della persona attraverso l’individuazione e la messa in trasparenza delle competenze acquisite in vari contesti di apprendimento. L’utente redige la “Domanda di iscrizione” al servizio, rilascia l’eventuale documentazione in suo possesso, utile a testimoniare le esperienze svolte e le competenze acquisite (CV, dichiarazioni di esperienze professionali, attestati formativi, ecc.) e stipula con l’esperto un Documento di adesione. Se la persona non ha i requisiti e/o il servizio non risponde ai suoi bisogni e/o non è interessata alla sua fruizione, è orientata verso altri servizi.
L’attività di ricostruzione prende avvio dal racconto delle esperienze con il successivo confronto con i descrittori delle attività e dei risultati attesi presenti nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni, con le singole conoscenze, capacità e competenze di qualificazioni inserite nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) oppure le qualificazioni comprese nel QNQR o qualificazioni non comprese nel QNQR purché rispondenti ai criteri previsti nel D.I. 30/06/2015.
Nella produzione delle evidenze la persona raccoglie e/o produce le evidenze concordate con l’EITC atte a comprovare le esperienze maturate. Nel caso in cui le evidenze fossero già rese disponibili nel Sistema informativo della Regione Toscana, l’EITC provvede ad acquisirle direttamente contrariamente ne analizza la coerenza al fine di procedere alla composizione del Dossier delle evidenze ed eventualmente chiedere ulteriore documentazione.
Gli output sono:
- il Dossier delle evidenze, documento individuale che raccoglie in modo organizzato la documentazione;
- Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite (Documento di trasparenza) tracciabile nell’ambito del sistema informativo integrato dell’istruzione, formazione e lavoro (SIIFOL).
La validazione delle competenze avviene attraverso la valutazione documentale con l’esame tecnico del Documento di trasparenza e del Dossier delle evidenze e la valutazione diretta attraverso lo svolgimento di un colloquio tecnico.
Essa è coordinata da un Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze e svolta da un Esperto di Valutazione degli Apprendimenti e delle Competenze (EVAC) e un Esperto di Settore Professionale (ESP) che è il referente tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali.
Gli esperti raccolgono e valutano la documentazione (“Documento di trasparenza” e il “Dossier delle evidenze”) analizzando le singole competenze oggetto di possibile validazione.
A partire dagli esiti della valutazione documentale gli esperti svolgono il colloquio tecnico per accertare il potenziale possesso delle competenze oggetto di valutazione che può esitare:
- nel valutare il possesso di almeno una competenza (UC) con la formalizzazione nel “Documento di validazione”, dunque, la persona può accedere alla procedura di certificazione;
- nel valutare il possesso di singole conoscenze e capacità ma non una UC nella sua interezza, in tal caso si procede alla stesura della “Scheda di attestazione di conoscenze e capacità” quale documento di parte seconda che attesta il possesso di singole conoscenze e capacità utile ai fini del riconoscimento dei crediti;
- nel non apprezzare alcuna singola conoscenza e capacità e la persona completa il percorso e/o viene orientata ad altri servizi.
La persona in possesso del “documento di validazione” ed interessata ad accedere alla certificazione compila una apposita “richiesta individuale di certificazione”.
L’output della fase è costituito da:
- Documento di trasparenza;
- Scheda di attestazione di conoscenze e capacità;
- Documento di validazione.
Il servizio di certificazione delle competenze, sia di provenienza di ambito formale che da processo IV, è finalizzato al rilascio di un “certificato”, quale attestazione di parte terza.
La procedura prevede un esame erogato da una Commissione nominata dall’Amministrazione regionale.
L’oggetto del servizio di certificazione sono esclusivamente le Unità di Competenza delle Figure inserite nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana (RRFP) e associate al Quadro Nazionale. La certificazione può riguardare singole Unità di competenza di una Figura Professionale o l’intera Figura Professionale.
In caso di esame per il rilascio di attestato di qualificazione, l’esito può essere:
- idoneità alla qualifica con effettivo possesso di tutte le Unità di Competenza caratterizzanti la Figura di riferimento con il rilascio dell’attestato di qualifica.
- idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenze che compongono la qualifica con rilascio del certificato di competenze.
- non idoneità per mancato non superamento delle prove previste senza nessuna attestazione.
In caso di esame per il rilascio di certificato di competenze, l’esito può essere:
- idoneità alla certificazione delle Unità di Competenza con effettivo possesso di tutte le Unità di Competenza e rilascio di certificato di competenze;
- idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenza con effettivo possesso delle competenze attinenti soltanto alcune delle Unità di Competenze e rilascio del certificato di competenze;
- non idoneità per mancato superamento delle prove previste con il rilascia di una dichiarazione degli apprendimenti relativamente al percorso svolto.
In esito al servizio di certificazione possono essere previste anche attestazioni di seconda parte, quali:
- Dichiarazione di apprendimenti: è un’attestazione rilasciata a seguito di superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso formativo.
- Attestato di frequenza: è un’attestazione che viene rilasciata in caso di mancato superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso formativo.
I servizi sono aperti, a partire dal 1° gennaio 2023, a tutti i cittadini toscani che dimostrino o auto dichiarano di aver maturato esperienze in contesti lavorativi, professionali, formativi ed in contesti di vita sociale formali, informali e non formali e che esprimono formale richiesta di accesso al servizio.
- L.R. n. 32 del 26 luglio 2002, Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro
- D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R, “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.
- DGR n. 988 del 29 Luglio 2019 e ss.mm.ii., “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di Esecuzione della L.R. 32\02″
- Decreto Dirigenziale n. 3807 del 24 settembre 2013, D.D. 811/2010 Approvazione costi spettanti ai componenti della commissione d’esame di cui al regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.
- Decreto Dirigenziale n. 9164 del 19 giugno 2020, Linee guida per l’utilizzo dei format del Servizio di Individuazione e Validazione
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