Umbria
I soggetti titolati all’erogazione dei servizi garantiscono, per quanto di propria competenza idonea informazione circa le modalità di accesso, i diritti, i doveri e gli obblighi, i possibili esiti ed il valore delle attestazioni rilasciabili e adeguate modalità di accoglienza, rivolte alla verifica dei requisiti di accesso ed alla identificazione dell’effettivo bisogno dei servizi.
Le attività possono essere svolte con modalità in presenza o a distanza.
La funzione di identificazione e messa in trasparenza è svolta dal soggetto titolato attraverso operatore abilitato, nel rispetto degli standard minimi di processo e si articola come segue:
- analisi preliminare, attraverso esame del curriculum vitae e conduzione di colloqui esplorativi, delle esperienze di apprendimento formali, non formali e informali maturate dal richiedente;
- identificazione e formalizzazione delle competenze oggetto di possibile messa in trasparenza, con riferimento alle qualificazioni ed ai repertori applicabili;
- contestualizzazione del Documento di trasparenza rispetto alle competenze identificate e formalizzate, attraverso opportuna indicazione delle loro caratteristiche;
- supporto al richiedente nell’identificazione delle esperienze possedute e nella loro referenziazione, attraverso produzione opportune evidenze;
- esame delle singole esperienze ed evidenze in termini di pertinenza e significatività e formalizzazione di un’ipotesi di loro relazione con le competenze oggetto di messa in trasparenza, attraverso colloqui con il richiedente e supporto alla rappresentazione, con progressiva redazione del Documento di trasparenza;
- sottoscrizione da parte del richiedente del Documento di trasparenza risultante, per assunzione di responsabilità circa quanto in esso dichiarato;
- sottoscrizione da parte dell’operatore del Documento di trasparenza risultante, per conferma del servizio svolto.
Il Documento di trasparenza, con valore di attestazione di parte prima, è consegnato in originale all’individuo, anche al fine del suo eventuale impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali e per l’accesso al servizio di validazione delle competenze.
Le attività si svolgono attraverso uno o più colloqui individuali in presenza, presso il soggetto titolato.
La funzione valutativa è svolta dal soggetto titolato attraverso operatore abilitato, nel rispetto degli standard minimi di processo e si articola come segue:
a) analisi preliminare del Documento di trasparenza, rivolta alla valutazione di quantità e qualità della documentazione presente, tramite applicazione di criteri di valore e pertinenza;
b) audizione del richiedente;
c) eventuale valutazione diretta, intesa quale colloquio tecnico o prova prestazionale in presenza del richiedente, applicando standard valutativi predefiniti. L’opportunità e il grado di approfondimento della eventuale valutazione sono bilanciate in funzione del valore e della pertinenza della documentazione allegata al Documento di trasparenza;
d) redazione di scheda di valutazione, a motivazione dell’esito del servizio e, in caso di esito positivo, di Documento di validazione;
e) sottoscrizione da parte dell’operatore del Documento di validazione risultante, per assunzione di responsabilità;
f) sottoscrizione da parte del richiedente del Documento risultante, per conferma del servizio svolto;
g) numerazione del documento ai fini di tracciabilità e applicazione delle procedure di archiviazione e conservazione.
Il Documento di validazione, con valore di attestazione di parte seconda pubblica, è consegnato in originale all’utente, anche ai fini del suo impiego in successivi procedimenti di certificazione. Del rilascio del Documento di validazione è data comunicazione obbligatoria ad ARPAL Umbria, con indicazione dei dati in esso contenuti.
Le attività sono svolte con modalità in presenza, fatta eccezione per le attività sub a) e sub d) che possono essere svolte con modalità a distanza.
Il servizio di certificazione viene avviato a seguito della presentazione ad ARPAL Umbria di domanda di certificazione delle competenze/richiesta di costituzione della Commissione di certificazione da parte di uno fra i seguenti soggetti:
- la persona in possesso del Documento di validazione;
- gli organismi formativi autorizzati in nome e per conto dei partecipanti ai percorsi regionali di qualificazione, in presenza di Documento di formalizzazione degli apprendimenti;
- di soggetti titolati per il servizio di certificazione, che ricevono domanda individuale da parte di possessori del Documento di validazione.
Il servizio di certificazione si articola nelle seguenti fasi, svolte nel rispetto degli standard minimi di processo e si articola come segue:
a) A cura di ARPAL Umbria, supportata dal soggetto titolato:
- verifica della presenza del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati alla sessione di certificazione;
b) A cura dell’esperto di metodo:
- identificazione o definizione, ove del caso, degli indicatori di valutazione e degli standard minimi di prestazione, articolati per unità di competenza, sulla base degli standard professionali di riferimento;
- analisi dei documenti e delle evidenze dei singoli candidati alla sessione di certificazione e redazione, per ogni candidato, di scheda di disegno valutativo conforme allo standard documentale regionale;
- pianificazione del processo di valutazione, sulla base delle caratteristiche oggettive e soggettive dei candidati;
c) A cura congiunta dell’esperto di metodo e dell’esperto di contenuto curricolare e professionale:
- progettazione delle prove di verifica, dei relativi indicatori di osservazione e dei criteri di valutazione degli esiti;
d) A cura della Commissione, mediante integrazione collegiale degli specifici ruoli dei membri:
- conduzione dell’esame, attraverso audizione, colloquio tecnico e/o prova prestazionale, sulla base del disegno metodologico;
- valutazione sommativa ed espressione del giudizio per singolo candidato, distinto per singola unità di competenza oggetto di certificazione;
e) A cura di ARPAL Umbria:
- rilascio delle attestazioni individuali conseguenti al giudizio espresso dalla Commissione;
- registrazione delle stesse.
I cittadini accedono alla individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nei termini disposti dagli standard di servizio automaticamente, in esito ad un percorso di apprendimento formale relativo ad una qualificazione regionale afferente al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13. Possono accedere alla sola validazione se la richiesta riguarda una qualificazione iscritta al repertorio regionale degli standard professionali non afferente al Repertorio nazionale o ad una qualificazione di altra Regione.
La richiesta può avvenire in esito ad istanza individuale, nei termini e nei requisiti di ammissibilità definiti attraverso specifici avvisi pubblici, sia con riferimento agli apprendimenti formali che non formali ed informali complessivamente maturati, purché pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nel repertorio degli standard professionali.
Riferimenti normativi e regolamentari.
- L.R. n. 7 del 15/04/2009, Sistema formativo integrato regionale.
- D.G.R. n. 51 18/01/2010, Direttiva sul “Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”.
- D.G.R. n. 1429 del 3/09/2007, Direttiva Crediti.
- D.G.R. n. 719 del 29/06/2016, Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificane delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.I. 30 giugno 2015.
- D.G.R. n. 834 del 25/07/2016, Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.I. 30 giugno 2015 – Adozione.
- D.G.R. n. 816 del 23/07/2018, “Disposizioni per l’abilitazione degli operatori e la titolazione degli organismi all’esercizio delle funzioni a presidio dell’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze di cui al decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Miur, “Definizione di un quadro operativo per il riconosci-mento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”, del D.I. 30 giugno 2015, nonché per l’abilitazione al riconoscimento dei crediti formativi.
- L.R. n. 1 del 14/02/2018, Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.
- D.G.R. n. 163 del 11/03/2020, Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi (CERTUM) – Disposizioni attuative.
Per approfondire lo stato di attuazione del SNCC nelle altre Regione e Provincie Autonome consulta la mappa