
- Emanante: Stato
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 250
- Data fonte: 27/10/1986
Thesaurus: Istruzione
Abstract:
Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano il riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori gestite da enti o privati. L’equiparazione ai diplomi esistenti in ambito universitario è subordinata alla corrispondenza dell’ordinamento didattico di dette scuole, che deve essere approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. A tal fine le Scuole devono altresì dimostrare le disponibilità di qualificato personale docente e non docente, nonché di idonee strutture ed attrezzature, necessari all’efficace svolgimento dei corsi. I docenti delle materie di interpretazione simultanea e consecutiva devono essere interpreti con comprovata esperienza professionale.