- Emanante: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 126
- Data fonte: 01/06/2018
Thesaurus: Medici
Abstract:
Viene approvato il nuovo Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. All’esame di Stato sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea magistrale afferente alla classe LM/41 in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 o la laurea specialistica afferente alla classe 46/S in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del 1999 o il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui al predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999. Alla prova dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui all’articolo 4, si accede previo superamento del tirocinio pratico-valutativo di cui all’articolo 3, che è espletato durante i corsi di studio.