INPS – Circolare 20 marzo 2023, n. 32

Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità

Thesaurus: Politiche sociali, Disoccupazione, Congedo di paternità

Abstract:

Con la presente circolare, si forniscono le indicazioni amministrative in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
L’articolo 27-bis del D.lgs n. 151 del 2001 introduce il congedo di paternità obbligatorio, prevedendo, al comma 1, che: “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”; inoltre, il comma 2 dispone che: “In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi”, fruibile durante il congedo della madre lavoratrice ed è compatibile con il congedo di paternità alternativo.

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Circolare 20 marzo 2023, n. 32