Podologo
Descrizione
Il podologo è l'operatore sanitario che tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso. Svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Afferisce al campo di applicazione della Direttiva 2005/36/CE
Richiede l’iscrizione a Ordini o Collegi
Prevede il possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o terziaria (a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito o del Ministero dell'Università e della Ricerca)
Requisiti
Il titolo professionale di podologo spetta:
I) a coloro che siano in possesso di laurea in podologia, anche se la formazione del podologo può proseguire con la laurea specialistica, i master universitari (di primo e secondo livello), il dottorato di ricerca;
II) a coloro che siano in possesso di diploma universitario di podologo o del titolo, ad esso equipollente, di podologo conseguito all'esito di uno dei seguenti corsi:
- corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto 26 gennaio 1988, n. 30, del Ministro della sanità, con esclusione dei corsi di riqualificazione;
- corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto 26 gennaio 1988, n. 30 del Ministro della sanità;
- corsi regionali triennali di formazione specifica ex legge regionale della Regione Lazio del 16 febbraio 1990, n. 10.
Per l'esercizio della professione è inoltre necessaria l'iscrizione presso l'albo nazionale dei podologi.
I) a coloro che siano in possesso di laurea in podologia, anche se la formazione del podologo può proseguire con la laurea specialistica, i master universitari (di primo e secondo livello), il dottorato di ricerca;
II) a coloro che siano in possesso di diploma universitario di podologo o del titolo, ad esso equipollente, di podologo conseguito all'esito di uno dei seguenti corsi:
- corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto 26 gennaio 1988, n. 30, del Ministro della sanità, con esclusione dei corsi di riqualificazione;
- corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto 26 gennaio 1988, n. 30 del Ministro della sanità;
- corsi regionali triennali di formazione specifica ex legge regionale della Regione Lazio del 16 febbraio 1990, n. 10.
Per l'esercizio della professione è inoltre necessaria l'iscrizione presso l'albo nazionale dei podologi.
Normativa
Autorità Competente
Ministero della Salute
Altre autorità
Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Banca dati europea
Banca dati europea
ADA associate alla professione
ADA.19.01.02Trattamento Podologico
