Assistente bagnante

SEP
23 - Servizi turistici

Descrizione

L’assistente bagnante in acque interne e piscine è la persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in acque interne e piscine.
L’Assistente bagnante marittimo è la persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare.

Afferisce al campo di applicazione della Direttiva 2005/36/CE
Prevede il possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o terziaria (a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito o del Ministero dell'Università e della Ricerca)
Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di altre istituzioni e soggetti pubblici nazionali (Ministero del Turismo, CONI, etc.)

Requisiti

L’attività di formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine è riservata a soggetti soggetto, avente personalità giuridica, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per lo svolgimento di attivita' di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento.
I corsi di formazione per ottenere il brevetto sono definiti all’art. 10 del DM 29 maggio 2024, n. 85
Sono ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo 10 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' compresa tra il sedicesimo e il cinquantesimo anno di eta';
b) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
c) possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validità.
d) avere assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
e) avere superato una prova pratica
L’abilitazione all'esercizio dell'attività di salvamento bagnanti è rilasciata a seguito del superamento dell’esame previsto dal suddetto decreto ministeriale. Il Brevetto ha validità quinquennale

Autorità Competente

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Comando Guardia Costiera

Altre autorità

Capitaneria di Porto

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Qualificazioni regionali abilitanti