Formatore-docente per la salute e sicurezza sul lavoro

SEP
18 - Servizi di educazione, formazione e lavoro

Descrizione

Il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 è una figura professionale che può svolgere attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro solo se in possesso di determinati requisiti, così come stabilito dal decreto stesso.
Secondo quanto stabilito dall’”Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008” i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nell’accordo stesso.

Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di Regioni e Province autonome
Prevede il possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o terziaria (a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito o del Ministero dell'Università e della Ricerca)
Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di altre istituzioni e soggetti pubblici nazionali (Ministero del Turismo, CONI, etc.)

Requisiti

Il formatore-docente deve possedere il prerequisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado (fatta salva la diversa previsione di specifiche norme).
Inoltre, il formatore-docente deve possedere almeno uno dei seguenti criteri:
- aver effettuato un percorso formativo in didattica, con durata minima di 24 ore, e aver maturato una esperienza almeno triennale di docenza o, in alternativa, una esperienza professionale almeno triennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- aver maturato una esperienza almeno triennale di docenza o, in alternativa, una esperienza professionale almeno triennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e aver svolto attività di docenza per almeno 32 ore negli ultimi tre anni;
- essere in possesso di laurea coerente con le materie oggetto della docenza e aver maturato una esperienza almeno biennale di docenza o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e aver maturato una esperienza lavorativa almeno triennale nel settore di riferimento, nonché aver svolto attività di docenza per almeno 40 ore negli ultimi tre anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione per formatori per la salute e sicurezza sul lavoro, con durata minima di 64 ore, e aver maturato una esperienza lavorativa almeno biennale nel settore di riferimento;
- essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione per formatori per la salute e sicurezza sul lavoro, con durata minima di 40 ore, e aver maturato una esperienza lavorativa almeno triennale nel settore di riferimento.

Autorità Competente

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero della Salute

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