Lazio– Legge Regionale 3 marzo 2021, n. 2

  • Emanante: Regione Lazio
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 23
  • Data fonte: 04/03/2021

Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing

Thesaurus: Disciplina, Attività, Lavoro autonomo

Abstract:

La presente legge, al fine di tutelare la salute quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività nonché assicurare adeguati standard tecnico professionali, disciplina le attività di tatuaggio e piercing.

L’esercizio delle attività di tatuaggio e di piercing presuppone lo svolgimento dei percorsi formativi.
Le attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalla normativa vigente.

Ai fini della presente legge si intende per tatuaggio, una delle seguenti tipologie:

  1. tatuaggio artistico: il risultato di metodiche e tecniche volte ad ottenere la colorazione permanente di parti del corpo, attraverso l’introduzione o la penetrazione sottocutanea o intradermica di pigmenti mediante aghi o dermografo, al fine di ottenere disegni e figure indelebili e permanenti;
  2. piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo allo scopo di inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura.
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Legge Regionale 3 marzo 2021, n. 2