- Emanante: Regione Lazio
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 23
- Data fonte: 04/03/2021
Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing
Thesaurus: Disciplina, Attività, Lavoro autonomo
Abstract:
La presente legge, al fine di tutelare la salute quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività nonché assicurare adeguati standard tecnico professionali, disciplina le attività di tatuaggio e piercing.
L’esercizio delle attività di tatuaggio e di piercing presuppone lo svolgimento dei percorsi formativi.
Le attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalla normativa vigente.
Ai fini della presente legge si intende per tatuaggio, una delle seguenti tipologie:
- tatuaggio artistico: il risultato di metodiche e tecniche volte ad ottenere la colorazione permanente di parti del corpo, attraverso l’introduzione o la penetrazione sottocutanea o intradermica di pigmenti mediante aghi o dermografo, al fine di ottenere disegni e figure indelebili e permanenti;
- piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo allo scopo di inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura.
| Legge Regionale 3 marzo 2021, n. 2 |