- Emanante: Ministro Marina Merrcantile
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 47
- Data fonte: 16/02/1979
Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale
Thesaurus: Professioni
Abstract:
Con il presente provvedimento, verificato che l’attività dei sommozzatori differisce da quella svolta dai palombari sia per la tecnica sia per i mezzi impiegati durante la prestazione, il Ministro della marina mercantile, sentito il Ministero della sanità, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministro per le regioni, ha ritenuto necessario istituire la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l’ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell’autorità marittima del porto di iscrizione. Il cоmandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.
Per ottenere l’iscrizione nel registro sono necessari dei sommozzatori in servizio locale che è tenuto dal comandante del porto, sono necessari i seguenti requisiti:
1) età non inferiore a 18 e non superiore a 35 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell’apparato cardiovascolare e otorinolaringoiatrico nonchè da alterazioni del sistema neurologico e psichico, aecertata dal medico di porto
– in sua assenza
– da un medico designato dal capo del compartimento, che si avvarrà a tal fine della scheda sanitaria allegata al presente decreto: saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti dediti all’alcool;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione:
5) buona condotta morale e civile;
6) aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Mаrina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell’Arma dei carabinieri o nei Corpi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore.
| Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 |