- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 30
- Data fonte: 22/07/2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Illegittimo licenziamento per vizi formali e procedurali - Diritto del lavoratore ad un'indennità ragguagliata esclusivamente all'anzianità di servizio - Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché di tutela del lavoro - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, art. 4. - Costituzione, artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, e 24. (T-200150)
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».