- Emanante: Presidente Giunta Regionale
- Regione: Toscana
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 47
- Data fonte: 31/05/2020
Thesaurus: Emergenza sanitaria, Lavoro
Abstract:
Con il presente atto, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 di- cembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblicale seguenti misure: al fine di fornire linee guida ed indicazioni ope- rative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia da COVID-19 di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali; che le modalità di realizzazione delle attività ludiche, ricreative – Centri estivi – per i bambini di età su-periore a tre anni e gli adolescenti sul territorio regionale sono svolte, a partire dal 15 giugno 2020, sulla base delle Linee guida di cui allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, punto 3.9, recepite con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020; che i soggetti proponenti attività ludico-ricreative – Centri estivi – devono sottoporre all’amministrazionecomunale territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il progetto tramite inserimento del modulodi comunicazione di inizio attività di cui all’allegato 1alla presente ordinanza.
| Ordinanza Presidente Giunta Regionale 30 maggio 2020, n. 61 |