- Emanante: Presidente della Regione
- Regione: Veneto
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 74
- Data fonte: 22/05/2020
Thesaurus: Politiche sociali, Emergenza sanitaria
Abstract:
La Regione del Veneto, adempiendo ai doveri inderogabili di solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione e nell’esercizio dei propri compiti di valorizzazione dei beni culturali, di promozione ed organizzazione delle attività culturali, nonché di promozione dell’attività motoria e sportiva, a seguito dell’assunzione dei provvedimenti statali per il contenimento e la gestione dell’epidemia da Covid-19 sostiene i soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva che abbiano presentato, nel corso del 2020, istanze di finanziamento riferite ai progetti di cui all’articolo 2 che, a causa dell’emergenza sanitaria, non risultino realizzabili in tutto, in parte o secondo le modalità originariamente previste.
| Legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 |