- Emanante: Giunta Regionale
- Regione: Puglia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 43
- Data fonte: 27/03/2020
Thesaurus: Emergenza sanitaria
Abstract:
Con il presente atto si stabilisce che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui ai codici E01, E02,E03, E04, E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito di autocertificazione e validi fino 31.03.2020, conservino, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate, la propria validità sino al 30.09.2020 al fine di evitare l’affollamento di persone presso gli uffici distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali per rendere l’autocertificazione prevista dal D.M. 11/12/2009, nell’ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.