Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 45
  • Data fonte: 24/02/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Thesaurus: Beni culturali

Abstract:

Il decreto legislativo preso in esame, emanato ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, reca le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Codice entra in vigore il 1 maggio 2004 e si compone di una Parte Prima riguardante le dispozioni generali dei beni culturali; di una Parte Seconda, Titolo I, Capo I in cui si dispone in materia di tutela dei beni culturali; Capo II concerne la vigilanza e l’ispezione; eal Capo III viene disciplinata la protezione e la conservazione dei beni culturali e alla Sezione I vengono stabilite le misure di protezione. La Sezione II prevede le misure di conservazione del patrimonio culturale e la Sezione III altre forme di protezione. Il Capo IV  concerne la circolazione in ambito nazionale e la Sezione I disciplina l’alienazione e altri modi di trasmissione. Al Capo V si dispone in materia di circolazione dei beni culturali in ambito internazione e nella Sezione I sono esplicitati i principi in materia di circolazione internazione e alla Sezione I-bis l’uscita dal territorio nazionale e l’ingresso nel territorio nazionale dei beni culturali. La Sezione II dispone in merito all’esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea e la Sezione III concerne la materia di restituzione, nell’ambito dell’Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro. La Sezione IV concerne la disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali. Il Capo VI riguarda i ritrovamenti e le scoperte e la Sezione I disciplina le ricerche e i rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale e la Sezione II le ricerche e i rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale. Al Titolo II, Capo I, Sezione I vengono disciplinate la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali e alla Sezione II l’uso dei beni culturali. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. Al Capo II viene disciplinata l’attività di valorizzazione dei beni culturali (aticolo 111) che consiste nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze finalizzate all’esercizio delle funzioni e al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. Al Capo III si dispone in merito alla consultabilità dei documenti degli archivi di Stato e degli Archivi storici degli enti pubblici e della tutela della riservatezza. Il Titolo III, agli articoli 128, 129, 130, riguarda le Norme transitorie e finali. Nella Parte Terza, Titolo I, Capo I vengono definiti, attrverso le norme del presente Codice, i principi e la disciplina di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. Al Capo II viene disciplinata l’individuazione dei beni paesaggistici. Vengono istituite apposite commissioni (articolo 137) con il  compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paessagistici indicati nell’articolo 136. Il Capo III concerne la pianificazione paesaggistica con l’elaborazione del Piano paesaggistico (articolo 143). Al Capo IV, dall’articolo 146 all’articolo 155, si dispone in merito al controllo e alla gestione dei beni paesaggistici soggetti a tutela. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico non possono distruggerli, nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Il Capo V contiene le disposizioni di prima applicazione e transitortie. Infine, la Parte Quarta concerne le sanzioni amministrative e penali relative alla Parte Seconda e la Parte Terza. La Parte Quinta concerne le disposizioni transitorie, le abrogazioni e l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli Allegati:  A (Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3) e  B (Articolo 182), fanno parte integrante del presente provvedimento.

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