Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75

  • Emanante: Presidente della Repubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 149
  • Data fonte: 27/06/2013
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Thesaurus: Istruzione, Professioni

Abstract:

Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalità di cui all’articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale. La legge n. 107 del 2015 ha apportato alcune modifiche al DPR n. 75/2013  all’art. 2 “ Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici” e al comma 3, dopo la lettera b)  è stato aggiunta la seguente lettera: ((b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011)).  Al comma 5, dopo le parole: «ordini  e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell’area efficienza energetica,». Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1. L’attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.

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