- Emanante: Presidente della Giunta Regionale
- Regione: Piemonte
- Fonte: Supplementi Ordinari
- Numero fonte: 2
- Data fonte: 17/03/2014
Legge sulla montagna
Thesaurus: Lavoro, Formazione
Abstract:
La Regione, nel quadro delle finalità di cui all’articolo 44, secondo comma, della Costituzione, riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo socio-economico e persegue l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali. La Regione individua nell’unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani disciplinate dalla presente legge.
| Piemonte - Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 |