Piemonte – Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3

  • Emanante: Presidente della Giunta Regionale
  • Regione: Piemonte
  • Fonte: Supplementi Ordinari
  • Numero fonte: 2
  • Data fonte: 17/03/2014
Legge sulla montagna

Thesaurus: Lavoro, Formazione

Abstract:

La Regione, nel quadro delle finalità di cui all’articolo 44, secondo comma, della Costituzione, riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo socio-economico e persegue l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali. La Regione individua nell’unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani disciplinate dalla presente legge.

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Piemonte - Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3