- Emanante: Presidente della Giunta Regionale
- Regione: Puglia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 51
- Data fonte: 18/06/2013
Thesaurus: Formazione, Lavoro
Abstract:
La Regione del Veneto: riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale e internazionale; si attiva per promuovere iniziative atte a stimolare positive relazioni con l’organizzazione turistica nazionale e con le altre regioni e province autonome. Nell’ambito di quanto previsto dal comma 1, la Regione del Veneto disciplina, indirizza e organizza lo svolgimento delle attività economiche del turismo, con diverse finalità tra le quali l’innalzamento degli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse all’attività turistica e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori e dei lavoratori.
Nell’art. 37 Agenzie di viaggio e turismo si specifica che: le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva e solo per i clienti dell’agenzia stessa, le funzioni di accompagnatore turistico, effettuate dal titolare, dal direttore tecnico o dai dipendenti qualificati dell’agenzia, aventi un livello pari o superiore al quarto ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.
| Veneto - Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 |