Puglia – Legge regionale 5 agosto 2013, n. 24

  • Emanante: Presidente della Giunta Regionale
  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 109
  • Data fonte: 07/08/2013
Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

La Regione Puglia tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, in ossequio al comma 2 dell’articolo 45 della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa di cui al comma 4 dell’articolo 117 della Costituzione e dei principi di cui al comma 6 dell’articolo 11 dello Statuto regionale. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa favorisce la creazione e la crescita delle imprese artigiane per tutelare e salvaguardare i talenti e i mestieri dell’artigianato artistico – tradizionale. La presente legge disciplina i requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana, dei loro consorzi e società consortili, le procedure per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa; detta norme per la creazione di imprese artigiane, per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per favorire la successione d’impresa e il passaggio generazionale, per salvaguardare e tutelare i valori, i saperi e i mestieri dell’artigianato artistico e tradizionale pugliese.

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Puglia - Legge regionale 5 agosto 2013, n. 24