- Emanante: Il Presidente della Repubblica
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 86
- Data fonte: 27/03/1981
Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
Thesaurus: Professioni
Abstract:
La presente legge disciplina il rapporto tra le società e gli sportivi professionisti. L’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero. Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.