- Emanante: Ministero Infrastrutture e Trasporti
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 154
- Data fonte: 05/07/2005
Thesaurus: Professioni
Abstract:
Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431. L’art. 2 istituisce i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:
a) Sezione coperta: 1) ufficiale di navigazione del diporto; 2) capitano del diporto; 3) comandante del diporto;
b) Sezione macchina: 1) ufficiale di macchina del diporto; 2) capitano di macchina del diporto; 3) direttore di macchina del diporto;
Il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione. A tale personale si applicano le disposizioni generali per l’immatricolazione della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV, Capi I e II del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.