- Emanante: Presidente della Giunta Regionale
- Regione: Veneto
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 47
- Data fonte: 18/05/2018
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Con il presente atto dopo il comma 5 dell’articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, sono inseriti i seguenti: “5 bis. Il personale di cui al comma 2, nonché quello di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni, è collocato nei ruoli della Regione, qualora l’ente regionale Veneto Lavoro sia oggetto di processi di privatizzazione, soppressione o trasformazione totale o parziale, in altro ente pubblico per il quale venga applicato un contratto collettivo diverso da quello relativo alle funzioni locali, come individuato dalla contrattazione collettiva.
5 ter. Il personale di cui al comma 5 bis è collocato nei ruoli della Regione a far data dagli interventi specificati al medesimo comma.”.
| Veneto - Legge regionale 15 maggio 2018, n. 18 |