- Emanante: Governo
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 144
- Data fonte: 24/06/2015
Thesaurus: Inclusione sociale, Telelavoro, Lavoro
Abstract:
Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recano misure volte a tutelare la maternita’ delle lavoratrici e a favorire le opportunita’ di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalita’ dei lavoratori. Il provvedimento interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n. 151/2001) al fine di sostenere le cure parentali e e le madri lavoratrici. Il congedo obbligatorio di maternità diventa più flessibile nelle modalità di fruizione qualora si verifichino casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato (art. 2). Per il congedo parentale si prevede l’estensione dell’arco temporale di fruibilità che passa dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12 (art. 7). Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età ai 6 anni (art. 8) e, per le famiglie meno abbienti, tale beneficio può arrivare fino a 8 anni del bambino (art. 9). Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o affidamento. Congedi di paternità e indennità di maternità non solo per i lavoratori dipendenti: le tutele vengono estese anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti (artt. 14-20). Importanti le modifiche introdotte in caso di cessazione del rapporto di lavoro. La lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità (art. 3) anche se durante il congedo interviene il licenziamento per giusta causa (precedentemente era prevista solo in caso di cessazione di attività o scadenza del contratto). In caso di dimissioni volontarie nel periodo tutelato dal divieto di licenziamento (1 anno di vita del bambino) la lavoratrice non è tenuta all’obbligo del preavviso. Il decreto introduce altresì due importanti misure in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti (art. 23). Per le lavoratrici dei settori sia pubblico che privato, inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, è previsto un congedo dal lavoro per un massimo di tre mesi. La sospensione del contratto, mantenendo la retribuzione e gli istituti connessi, si applica anche alle lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 24).