- Emanante: Giunta Regionale
- Regione: Abruzzo
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 18
- Data fonte: 07/05/2014
Thesaurus: Formazione, Istruzione
Abstract:
La Giunta Regionale delibera, nel rispetto della normativa statale e regionale, l’approvazione del documento inerente alle disposizioni transitorie relative all’offerta dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogata nella Regione Abruzzo (Allegato A). Nell’Allegato A sono inseriti anche i sub-allegati A1 – Scheda di ammissione con la tabella di calcolo del credito formativo; A2 – Format verbale esame; A3 – Attestato di qualifica professionale; A4 – Attestato di competenze. Dispone, inoltre, che le disposizioni contenute nel documento approvato, trovano applicazione anche per i percorsi già in essere a partire dall’annualità 2014-2015. Nell’Allegato A al punto B – Esami finali di qualifica professionale, al punto 2 di dispone in merito alla Commissione e allo svolgimento dell’esame. La Commissione è validamente costituita al minimo da un Presidente con funzioni di presidio e garanzia del processo, individuato dalla Regione e da tre Commissari con funzioni relative ai processi di accertamento e valutazione, di cui una con insegnamento relativo all’area culturale di base e due con insegnamento relativo all’area tecnico professionale.
La Giunta Regionale delibera, nel rispetto della normativa statale e regionale, l’approvazione del documento inerente alle disposizioni transitorie relative all’offerta dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogata nella Regione Abruzzo (Allegato A). Nell’Allegato A sono inseriti anche i sub-allegati A1 – Scheda di ammissione con la tabella di calcolo del credito formativo; A2 – Format verbale esame; A3 – Attestato di qualifica professionale; A4 – Attestato di competenze. Dispone, inoltre, che le disposizioni contenute nel documento approvato, trovano applicazione anche per i percorsi già in essere a partire dall’annualità 2014-2015. Nell’Allegato A al punto B – Esami finali di qualifica professionale, al punto 2 di dispone in merito alla Commissione e allo svolgimento dell’esame. La Commissione è validamente costituita al minimo da un Presidente con funzioni di presidio e garanzia del processo, individuato dalla Regione e da tre Commissari con funzioni relative ai processi di accertamento e valutazione, di cui una con insegnamento relativo all’area culturale di base e due con insegnamento relativo all’area tecnico professionale.