Puglia – Legge 21 marzo 2007, n.7

  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 43
  • Data fonte: 26/03/2007
Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia

Thesaurus: Azioni positive, Buone pratiche, Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Regione allo scopo di favorire l’affermazione di una nuova cittadinanza solidale che valorizzi le differenze di genere e in attuazione dei principi enunciati nell’articolo 1 persegue le seguenti finalità: integrare la dimensione di genere nella programmazione, attuazione e valutazione delle strategie di sviluppo regionale; favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé; promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a favorire il cambiamento verso una cittadinanza sessuata ovvero attenta alle differenze di genere e per la rimozione di ogni forma di violenza e abuso contro le donne; promuovere il valore sociale della maternità; promuovere la partecipazione delle donne nei luoghi di decisione sia in ambito pubblico che privato; promuovere l’impiego qualificato delle donne nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private; promuovere l’imprenditorialità femminile; promuovere lo sviluppo e la diffusione della società dell’informazione; promuovere iniziative di sostegno per le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche; promuovere e sostenere iniziative volte a superare gli stereotipi di genere; promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione e di dati statistici disaggregati per genere sulla condizione femminile, sulle discriminazioni, con particolare riguardo ai fenomeni di discriminazione multipla, nonché sui fenomeni di violenza contro le donne, garantendone la divulgazione.

Con il presente atto la Regione allo scopo di favorire l’affermazione di una nuova cittadinanza solidale che valorizzi le differenze di genere e in attuazione dei principi enunciati nell’articolo 1 persegue le seguenti finalità: integrare la dimensione di genere nella programmazione, attuazione e valutazione delle strategie di sviluppo regionale; favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé; promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a favorire il cambiamento verso una cittadinanza sessuata ovvero attenta alle differenze di genere e per la rimozione di ogni forma di violenza e abuso contro le donne; promuovere il valore sociale della maternità; promuovere la partecipazione delle donne nei luoghi di decisione sia in ambito pubblico che privato; promuovere l’impiego qualificato delle donne nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private; promuovere l’imprenditorialità femminile; promuovere lo sviluppo e la diffusione della società dell’informazione; promuovere iniziative di sostegno per le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche; promuovere e sostenere iniziative volte a superare gli stereotipi di genere; promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione e di dati statistici disaggregati per genere sulla condizione femminile, sulle discriminazioni, con particolare riguardo ai fenomeni di discriminazione multipla, nonché sui fenomeni di violenza contro le donne, garantendone la divulgazione.

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