- Emanante: Assemblea regionale
- Regione: Sicilia
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 42
- Data fonte: 15/10/2016
Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attivitàdella subacquea industriale
Thesaurus: Formazione
Abstract:
Con la presente legge la Regione siciliana disciplina i contenuti ed i percorsi
formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale, destinati a
coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in
via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime
in shore ed offshore o interne.
Le disposizioni non si applicano alle attività subacquee svolte:
a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in
genere, anche se a fini di lucro;
b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale,
salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità
competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero
l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni
specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a 30 metri;
c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia,
alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile ed alle istituzioni
pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo
o dal corpo di appartenenza.
Con la presente legge la Regione siciliana disciplina i contenuti ed i percorsi
formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale, destinati a
coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in
via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime
in shore ed offshore o interne.
Le disposizioni non si applicano alle attività subacquee svolte:
a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in
genere, anche se a fini di lucro;
b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale,
salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità
competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero
l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni
specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a 30 metri;
c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia,
alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile ed alle istituzioni
pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo
o dal corpo di appartenenza.