Umbria – Deliberazione Giunta Regionale 12 gennaio 2005, n. 31

  • Emanante: Giunta Regionale
  • Regione: Umbria
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 11
  • Data fonte: 09/03/2005
Attuazione art. 5, L.R. 16 novembre 2004, n. 22 - Norme sull’associazionismo di promozione sociale. Disciplina del procedimento amministrativo.

Thesaurus: Terzo settore

Abstract:

Con il presente atto la Giunta approva la disciplina del procedimento amministrativo di cui all’art. 5 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 «Norme sull’associazionismo di promozione sociale». Comunica, quindi, al Servizio competente l’avvenuta iscrizione della associazione di promozione sociale, che risulta iscritta nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. In ultimo approva gli schemi di presentazione della domanda di iscrizione.

Con il presente atto la Giunta approva la disciplina del procedimento amministrativo di cui all’art. 5 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 «Norme sull’associazionismo di promozione sociale». Comunica, quindi, al Servizio competente l’avvenuta iscrizione della associazione di promozione sociale, che risulta iscritta nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22. In ultimo approva gli schemi di presentazione della domanda di iscrizione.

Consulta la versione integrale