- Emanante: 3
- Regione: Umbria
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 50
- Data fonte: 24/11/2004
Thesaurus: Politiche sociali
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:
Art. 1 – (Finalita e oggetto)
1.
La presente legge promuove lo sviluppo dell’associazionismo, salvaguardandone l’autonomia, allo scopo di favorire il formarsi di nuove realta associative e di consolidare e rafforzare quelle esistenti. Essa, in particolare, disciplina:
2.
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni indicate all’articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 con l’esclusione di quelle indicate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
Art. 2 – (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
1.
Presso la Giunta regionale e istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi:
2.
Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e che svolgono attivita in almeno quindici comuni della Regione.
3.
Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma 2.
4.
L’iscrizione al registro regionale e condizione per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 8 e per l’accesso agli interventi di sostegno previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali nonche per l’accesso ad altri benefici regionali.
5.
Nel registro regionale devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attivita . Nel registro devono essere iscritti altresa? le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
6.
II registro e pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU).
Art. 3 – (Requisiti per l’iscrizione)
1.
Ai fini dell’iscrizione al registro regionale, le associazioni di promozione sociale regionali e locali debbono:
2.
Nello statuto associativo delle associazioni di cui al comma 1 debbono essere espressamente previsti i seguenti elementi:
3.
Ogni variazione che riguarda i requisiti di cui al comma 2 ed ogni modifica all’atto costitutivo e allo statuto devono essere comunicate dalle associazioni alla Giunta regionale, entro trenta giorni dal loro verificarsi.
4.
La perdita di uno o pia? requisiti comporta la cancellazione dal registro.
5.
L’iscrizione al registro regionale delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e dietro documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione al registro nazionale ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 383/2000.
Art. 4 – (Incompatibilita )
1.
L’iscrizione nel registro di cui alla presente legge e incompatibile con l’iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15. L’incompatibilita sussiste dal momento dell’emanazione del provvedimento di iscrizione.
Art. 5 – (Disciplina del procedimento amministrativo per l’iscrizione, cancellazione e revisione)
1.
La Giunta regionale stabilisce le modalita di iscrizione, cancellazione, revisione nonche i relativi termini del procedimento con deliberazione da pubblicarsi nel B.U.R.U.
Art. 6 – (Promozione e sostegno delle associazioni)
1.
La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale attraverso i seguenti interventi:
Art. 7 – (Tributi locali)
1.
Gli enti locali hanno facolta di ridurre i tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 383/2000.
Art. 8 – (Convenzioni)
1.
La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte per la realizzazione di progetti, anche sperimentali, con riferimento agli articoli 32 e 33 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 383/2000, e nel rispetto delle indicazioni del piano sociale regionale in materia di convenzionamento.
Art. 9 – (Programmazione regionale)
1.
Gli indirizzi programmatici inerenti l’associazionismo di promozione sociale sono contenuti nei piani regionali triennali della programmazione di settore e nel Documento annuale di programmazione (DAP).
2.
I soggetti dell’associazionismo concorrono alla individuazione degli indirizzi programmatici, nelle forme stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 10 – (Osservatorio regionale dell’associazionismo)
1.
a? istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale dell’associazionismo con i seguenti compiti:
2.
L’Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed e composto:
3.
La Giunta regionale disciplina le modalita di elezione dei membri dell’Osservatorio di cui alle lettere c) e d).
Art. 11 – (Conferenza regionale dell’associazionismo di promozione sociale)
1.
La Giunta regionale indice ogni tre anni la Conferenza regionale dell’associazionismo, avvalendosi dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 10.
2.
La Conferenza:
Art. 12 – (Formazione professionale)
1.
La Regione e le Province nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 95, 96 e 97 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, assumono, tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale, progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attivita delle associazioni di promozione sociale.
2.
La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, puo essere affidata alle stesse associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale o ad enti di loro emanazione, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale.
Art. 13 – (Norma finanziaria)
1.
Al finanziamento dell’attivita dell’Osservatorio regionale dell’associazionismo di cui all’articolo 10 della presente legge si provvede con gli stanziamenti allocati nella unita previsionale di base 13.1.008 denominata
2.
L’unita previsionale di base di cui al comma 1 e per le finalita di cui alla presente legge e alimentata dalle risorse previste dalla legge n. 383/2000 che verranno assegnate alla Regione ed introitate nelle unita previsionali di base dell’entrata 2.01.004 denominata
3.
Per gli esercizi 2004 e successivi al finanziamento degli oneri connessi all’attivita di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b) e f), e 8, comma 1 della presente legge, l’entita della spesa e determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita con imputazione all’unita previsionale di base 13.1.008 denominata
4.
La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilita , e autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. a? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.