- Emanante: 3
- Regione: Liguria
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 10
- Data fonte: 10/06/1992
Art. 1 – (finalita’)
1.
La Regione Liguria riconosce l’elevato valore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarieta’ e pluralismo e ne favorisce lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia.
2 .
In particolare la Regione promuove, secondo le modalita’ previste dalle norme sulle procedure della programmazione, l’apporto originale delle organizzazioni di volontariato alla programmazione regionale nel settori a carattere sociale, civile e culturale.
3 .
Ai fini dell’applicazione della presente legge sono organizzazioni di volontariato gli organismi aventi i requisiti richiesti dall’articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
Art. 2 – (attivita’ di volontariato)
1 .
Per attivita’ di volontariato si intende quella intrapresa e svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro anche indiretto, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte.
2 .
Nella prestazione del servizio l’organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell’attivita’ volontaria dei propri associati, al quali puo’ essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti previamente stabiliti dall’organizzazione di appartenenza.
Art. 3 – (istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato)
1 .
E’ istituito presso la Regione il registro delle organizzazioni di volontariato. Diviso nei seguenti settori:
- Ambientale;
- Culturale;
- Educativo;
- Della protezione civile;
- Sanitario;
- Della sicurezza sociale;
- Sportivo e ricreativo;
- Altri .
2 .
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, provvede all’iscrizione dell’organizzazione di volontariato nel registro di cui al comma 1, su specifica richiesta della stessa corredata dalla seguente documentazione:
- Atto costitutivo o accordo degli aderenti;
- Statuto o regolamento;
- Relazione sull’attivita’ svolta;
- Bilancio o, in mancanza, rendiconto;
- Nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative.
3 .
Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio regionale e aventi i requisiti di cui all’articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
4 .
Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno al Presidente della Giunta regionale copia del bilancio o, in mancanza, del rendiconto nonche’ una relazione sull’attivita’ svolta e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 2 lettere a), b), e).
5 .
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, entro il 31 dicembre di ogni anno aggiorna il registro e dispone con provvedimento motivato la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 4 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui ai commi 2 e 3.
6 .
La Giunta regionale presenta al consiglio una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge.
Art. 4 – (convenzioni)
1.
La Regione gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 3 da almeno diciotto mesi.
2 .
Gli enti devono pubblicizzare la volonta’ di stipulare convenzioni secondo modalita’ dagli stessi definite, e comunque dandone notizia all’osservatorio di cui all’articolo 6. La scelta e’ determinata sulla base dei seguenti criteri prioritari:
- Attivita’ svolta in forma regolare e continuativa nello specifico settore e nel territorio sul quale e’ previsto l’intervento;
- Idoneita’ dei livelli di prestazione e della qualificazione del personale in rapporto al tipo di attivita’ svolta;
- Autonomia funzionale ed organizzativa.
3 .
Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita’ le attivita’ oggetto della convenzione, il rispetto dei diritti e della dignita’ degli utenti.
4 .
Le convenzioni devono inoltre prevedere:
- La durata del rapporto;
- La tipologia delle prestazioni e il progetto dell’intervento;
- Il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attivita’ indicando il personale retribuito;
- Le modalita’ di coordinamento tra il volontariato e il servizio pubblico, nonche’ le forme di verifica delle prestazioni ed il controllo della loro qualita’;
- La copertura assicurativa degli aderenti per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell’attivita’, nonche’ contro infortuni e malattie connessi all’attivita’ stessa;
- La disciplina dei rapporti finanziari, IV i comprese le modalita’ di rendicontazione.
5 .
Le convenzioni regolano l’utilizzo di personale, strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dagli enti pubblici.
6 .
L’ente pubblico stipulante la convenzione ne trasmette copia alla Regione
Art. 5 – (accesso a strutture pubbliche)
1 .
Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 3, per lo svolgimento della loro attivita’, accedono alle strutture pubbliche, previe le opportune intese.
Art. 6 – (osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato)
1 .
E’ istituito presso La presidenza della Giunta regionale l’osservatorio di promozione, informazione e documentazione sul volontariato.
2 .
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la giunta propone al Consiglio regionale il regolamento dell’osservatorio di cui al comma l.
Art. 7 – (compiti dell’osservatorio)
L. L’osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione:
- Provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato e alla tenuta del registro di cui all’articolo 3;
- Formula proposte operative in materia di volontariato;
- Cura i rapporti con i servizi interessati al volontariato;
- Promuove e attua, direttamente o in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all’articolo 15 della legge n. 266/1991, iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell’attivita’ di volontariato;
- Favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze nazionali ed internazionali sul volontariato;
- Raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attivita’ del volontariato e sulle esperienze individuali;
- Tiene copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato ed enti pubblici, operanti sul territorio regionale;
- Promuove ogni tre anni la conferenza regionale del volontariato.
Art. 8 – (commissione consultiva dei volontariato)
1 .
E’ istituita nell’ambito dell’osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione la commissione consultiva del volontariato al fine di esprimere pareri obbligatori sui disegni di legge regionali e sulle proposte di programmazione di cui all’articolo 1, comma 2, relativi ai diversi settori di attivita’ del volontariato.
2 .
Il Regolamento regionale di cui all’articolo 6, comma 2, disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione consultiva, garantendo la rappresentanza di ogni settore del volontariato previsto dalla presente legge.
Art. 9 – (formazione ed aggiornamento dei volontari)
1 .
I piani di formazione professionale disciplinano la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale al corsi di formazione. Qualificazione ed aggiornamento professionale, sentito l’osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato, tenuto conto delle iniziative assunte dal centri di servizio di cui all’articolo 15 della legge n. 266/1991.
Art. 10 – (progetti sperimentali)
L. Al fine di promuovere l’applicazione di avanzate metodologie di intervento, la Giunta regionale approva progetti sperimentali proposti dall’osservatorio regionale di cui all’articolo 6 o dai centri di servizio di cui all’articolo 15 della legge n. 266/1991.
Art. 11 – (modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21)
1 .
L’articolo 21 della Legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e’ sostituito dal seguente: “articolo 21 registro delle organizzazioni di volontariato. 1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, settore sicurezza sociale, di cui all’articolo 3 della Legge regionale `disciplina del volontariato'”.
2 .
Nel testo della Legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 le parole “associazione di volontariato” sono sostituite dalle parole “organizzazione di volontariato” e la parola “albo” e’ sostituita dalla parola “registro”.
Art. 12 – (norma finanziaria)
1 .
Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 10 si provvede mediante riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 “fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1992 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 314 “spese per il funzionamento e i progetti sperimentali dell’osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato” con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.
2 .
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 13 – (norma transitoria)
1 .
In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all’articolo 4, comma 1 non si applica alle organizzazioni di volontariato che gia’ abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.
2 .
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto dall’articolo 4, comma 4.
La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.