Abruzzo – Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 24

  • Emanante: Giunta Regionale
  • Regione: Abruzzo
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 02/01/2016
Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento DSA)

Thesaurus: Apprendimento

Abstract:

La Regione con questa legge detta le norme in materia di interventi in favore di soggetti affetti da DSA, creando un’importante sinergia con le istituzioni scolastiche e sanitarie, pubbliche e private e le famiglie.
Inoltre, l’obiettivo fondamentale è quello di perseguire le seguenti finalità:
a) definire modalità uniformi su tutto il territorio regionale per garantire l’avvio ed il
     completamento del percorso diagnostico di DSA entro sei mesi;
b) garantire le condizioni affinche’ i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel
     lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto in cui si sviluppa e
     realizza la persona;
c) promuovere la diagnosi precoce di DSA;
d) ridurre in maniera significativa i disagi formativi ed emozionali che interessano i
     soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo;
e) sensibilizzare ed informare gli insegnanti, i formatori, i referenti delle istituzioni
     scolastiche, gli operatori socio-sanitari
e le famiglie sulle problematiche legate ai DSA;
f) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, l’integrazione,
    l’apprendimento e le pari opportunita’ dei soggetti con DSA, anche in ambito
    lavorativo

La Regione con questa legge detta le norme in materia di interventi in favore di soggetti affetti da DSA, creando un’importante sinergia con le istituzioni scolastiche e sanitarie, pubbliche e private e le famiglie.
Inoltre, l’obiettivo fondamentale è quello di perseguire le seguenti finalità:
a) definire modalità uniformi su tutto il territorio regionale per garantire l’avvio ed il
     completamento del percorso diagnostico di DSA entro sei mesi;
b) garantire le condizioni affinche’ i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel
     lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto in cui si sviluppa e
     realizza la persona;
c) promuovere la diagnosi precoce di DSA;
d) ridurre in maniera significativa i disagi formativi ed emozionali che interessano i
     soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo;
e) sensibilizzare ed informare gli insegnanti, i formatori, i referenti delle istituzioni
     scolastiche, gli operatori socio-sanitari
e le famiglie sulle problematiche legate ai DSA;
f) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, l’integrazione,
    l’apprendimento e le pari opportunità dei soggetti con DSA, anche in ambito
    lavorativo

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