- Emanante: Il Consiglio Regionale
- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 85
- Data fonte: 01/10/2015
Thesaurus: Istruzione universitaria
Abstract:
Con il presente atto si procede a indicare il commissariamento degli ERSU.
Nello specifico indica che le nomine dei presidenti e dei componenti i consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) non sono effettuate e che pertanto per lo svolgimento delle funzioni dei suddetti organi la Giunta regionale, nomina, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, un commissario straordinario per ciascun ERSU. Indica, inoltre, che i commissari straordinari rimangono in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del settore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi e che svolgono le funzioni a essi assegnate assicurando forme di consultazione con le rappresentanze degli studenti.
Con il presente atto si procede a indicare il commissariamento degli ERSU. Nello specifico indica che le nomine dei presidenti e dei componenti i consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) non sono effettuate e che pertanto per lo svolgimento delle funzioni dei suddetti organi la Giunta regionale, nomina, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, un commissario straordinario per ciascun ERSU. Indica, inoltre, che i commissari straordinari rimangono in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del settore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi e che svolgono le funzioni a essi assegnate assicurando forme di consultazione con le rappresentanze degli studenti.