Legge Regionale 8 Gennaio 2004, n. 1.

  • Emanante: Consiglio Regionale
  • Regione: Piemonte
  • Fonte: G.U.U.E.
  • Numero fonte: 27
  • Data fonte: 10/07/2004
Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento

Thesaurus: Efficienza, Efficacia, Inclusione sociale, Politiche sociali

Abstract:

La Regione, al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, programma ed organizza il sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo i principi di universalità, solidarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

La Regione, al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, programma ed organizza il sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo i principi di universalità, solidarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

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