- Regione: Campania
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 44
- Data fonte: 12/08/2013
Thesaurus: Giovani, Lavoro
Abstract:
Con la presente legge, la Regione Campania, in attuazione dell’articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, concernente le disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, disciplina le modalità di affidamento dei beni pubblici a vocazione agricola ad imprenditori agricoli, al fine di favorire lo sviluppo economico del settore. Tra i soggetti destinatari dell’affidamento dei beni individuati dall’articolo 2 della citata legge, vengono contemplati i giovani imprenditori agricoli che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, in forma singola o associata, così come definiti dalla normativa dell’Unione europea e dello Stato. I giovani imprenditori hanno priorità nell’affidamento dei beni individuati e per una quota non inferiore al cinquanta per cento.
Con la presente legge, la Regione Campania, in attuazione dell’articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, concernente le disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, disciplina le modalità di affidamento dei beni pubblici a vocazione agricola ad imprenditori agricoli, al fine di favorire lo sviluppo economico del settore. Tra i soggetti destinatari dell’affidamento dei beni individuati dall’articolo 2 della citata legge, vengono contemplati i giovani imprenditori agricoli che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, in forma singola o associata, così come definiti dalla normativa dell’Unione europea e dello Stato. I giovani imprenditori hanno priorità nell’affidamento dei beni individuati e per una quota non inferiore al cinquanta per cento.