- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 67
- Data fonte: 24/07/2008
Thesaurus: Contratti di lavoro
Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
Art. 1
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 15/2008)
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL) la parola: “ventiquattro” è sostituita con la seguente: “venticinque”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 è sostituita dalla seguente: “b) tre rappresentanti delle imprese industriali;”.
3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 è sostituita dalla seguente: “e) tre rappresentanti delle imprese artigiane;”.
4. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 è sostituita dalla seguente: “f) due rappresentanti delle imprese cooperative;”.
5. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 è sostituita dalla seguente: “h) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori;”.
Art. 2
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.