- Emanante: 3
- Regione: Veneto
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 22/01/1987
Thesaurus: Giovani, Occupazione
Art. 1
L’ultimo comma dell’art.1 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 e’ sostituito dal seguente: “dovranno ritenersi in ogni caso prioritari i progetti finalizzati alla creazione di posti aggiuntivi di lavoro rispetto agli occupati al momento di inoltro della domanda, parimenti valutando:
Art. 2
L’art.7 della Legge regionale 6 maggio 1985, n. 51, e’ sostituito dal seguente: “nell’ambito delle competenze regionali, e’ istituito un fondo straordinario per la promozione economica e l’occupazione, destinate ai seguenti interventi:
Il fondo di cui al comma precedente opera ai sensi della Legge regionale 16 agosto 1983, n. 43, presso la Veneto Sviluppo S.p.A., che ne disporra’ in conformita’ con il proprio statuto e secondo le direttive emanate annualmente dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. La Giunta regionale, con proprio provvedimento puo’ disporre che una parte del fondo non superiore al 60% possa essere impiegata dalla Veneto Sviluppo S.p.A. Con le modalita’ fissate dall’art.6 della Legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, come modificate dall’art.1 della Legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, la Veneto Sviluppo S.p.A. Puo’ avvalersi di personale esterno e di organizzazioni specializzate che presentino la necessaria competenza”.