- Emanante: 3
- Regione: Lombardia
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 27/11/1989
Thesaurus: Politiche sociali
Art. 1 – Finalita’
1 .
La Regione Lombardia, nell’ambito delle iniziative a favore delle cooperative, al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro e alla elevazione professionaledei cittadini in stato o a rischio di emarginazione, attua interventi a sostegno delle cooperative di solidarieta’ sociale.
2 .
Tali interventi saranno coordinati, nelle forme di cui al successivo art. 4, con quelli realizzati da altri soggetti pubblici competenti in materia, ed in particolare con quelli realizzati in attuazione della Legge regionale 7 agosto 1986, n. 32 , concernente: “interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l’incremento dei livelli occupazionali”.
Art. 2 – Soggetti beneficiari
1 .
Ai fini della presente Legge, sono considerate cooperative di solidarieta’ sociale quelle che realizzano, a favore di soci lavoratori o di dipendenti, lo inserimento lavorativo di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, con particolare riguardo ai portatori di handicap, ex degenti in istituti psichiatrici e soggetti gia’ in trattamento per patologia psichiatrica, tossicodipendenti, ex tossicodipendenti ed alcoolisti, minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita’ giudiziarie minorili, ex detenuti, detenuti ammessi al lavoro esterno.
2 .
Possono accedere ai benefici previsti dalla presente Legge le cooperative iscritte nell’elenco speciale delle cooperative di solidarieta’ sociale nei registri delle prefetture, di cui alla circolare 23 dicembre 1987, n. 128, del Ministero del Lavoro, nonche’ le cooperative di nuova istituzione.
3 .
Tali soggetti sono ammissibili a condizione che realizzino l’inserimento lavorativo delle persone di cui al precedente primo comma per una percentuale non inferiore al 20 per cento della forza lavoro complessiva; devono comunque garantire un’equilibrata struttura imprenditoriale.
Art. 3 – Tipologia degli interventi
1 .
La Regione interviene con incentivi finanziari cosi’ articolati:
Art. 4 – Modalita’ d’intervento
1 .
La Giunta regionale,su iniziativa dell’Assessore al coordinamento per l’occupazione e le attivita’ produttive, sentita la consulta regionale della cooperazione, di cui all’ art. 2 della Legge regionale 7 agosto 1986, n. 32 , propone, con propria deliberazione, al Consiglio Regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, i criteri per la concessione dei contributi e per l’ammissibilita’ delle spese, tenuto conto degli interenti previsti dai piani regionali socioassistenziale, sanitario o relativi stralci e da quello della formazione professionale.
2 .
Le cooperative di cui all’art. 2, presentano entro il 31 maggio di ogni anno domanda di ammissione ai contributi regionali corredata dei relativi progetti. Entro i tre mesi successivi la Giunta regionale, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio regionale di cui al comma precedente e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delibera, sentita la commissione consiliare competente, il piano degli interventi previsti dalla presente Legge.
3 .
Le domande di contributo dovranno specificare se i soggetti richiedenti hanno inoltrato richieste ed ottenuto benefici a valere su altre Leggi regionali o nazionali.
4 .
I contributi di cui alla presente Legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre Leggi per lo stesso titolo.
Art. 5 – Liquidazione dei contributi
1 .
I contributi di cui alle lett. A), b) e c) del precedente art. 3 sono liquidati nella misura del 70 per cento sulla base di documentazione dimostrativa delle future spese, il rimanente 30 per cento a seguito di presentazione di documentazione che comprovi l’avvenuto sostenimento delle spese.
2 .
I contributi di cui alla lett. D) del precedente art. 3 sono liquidati sulla base della documentazione che accerti l’effettivo inserimento lavorativo dei soggetti interessati nella cooperativa.
Art. 6 – Rendicontazioni e controlli
1 .
Le cooperative beneficiarie dei contributi sono tenute a presentare annualmente per i primi tre anni una relazione sull’attivita’ di gestione, con particolare riguardo ad eventuali variazioni del numero dei soggetti di cui al primo comma del precedente art. 2, ed ai problemi di inserimenti degli stessi nell’attivita’ aziendale, allegando l’ultimo verbale di revisione a sensi del D.L.C.P.S. N. 1577/47.
2 .
La Giunta regionale in presenza di gravi inadempienze o di utilizzazione degli incentivi concessi non conforme alle finalita’ della presente Legge, dispone la revoca dei benefici.
Art. 7 – Norma transitoria
1 .
In sede di prima applicazione, le domande di concessione dei contributi sono presentati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge.
2 .
Le domande, presentate ai sensi della Legge regionale 7 agosto 1986, n. 32 concernente “interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l’incremento dei livelli occupazionali” da cooperative aventi le caratteristiche previste dal precedente art. 2, dovranno essere riconfermate dai soggetti interessati entro lo stesso termine di 30 giorni di cui al precedente comma.
3 .
Nei tre mesi successivi, la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi attenendosi ai seguenti criteri:
Art. 8 – Norma finanziaria
1 .
E’ autorizzata per il 1989 la concessione di contributi in capitale di l. 2.000.000.000 per gli interventi a sostegno delle cooperative di solidarieta’ sociale, di cui alle lett. A) e b) del precedente art. 3.
2 .
Per quanto concerne le spese previste dalle lett. C) e d) del precedente art. 3, si provvedera’ con successivo provvedimento di Legge.
3 .
Al finanziamento dell’onere di l. 2.000.000.000 per il 1989 previsto dal precedente primo comma si provvede mediante impiego per pari importo del “fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui” iscritto al cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio 1989.
4 .
In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni: (omissis).
Art. 9 – Clausola d’urgenza
1 .
La presente Legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente Legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombardia.