Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59

  • Emanante: Stato
  • Fonte: Supplementi Ordinari
  • Numero fonte: 31
  • Data fonte: 02/03/2004
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Thesaurus: Istruzione primaria, Istruzione di base, Educazione

Abstract:

Il decreto stabilisce la finalità della scuola dell’infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, ne regolamenta l’accesso e le attività educative; per il primo ciclo di istruzione viene stabilito che l’obbligo scolastico comincia a sei anni, l’orario obbligatorio delle lezioni corrisponde a 27 ore settimanali per tutte le classi e le scuole organizzano insegnamenti e attività ulteriori corrispondenti a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa e la frequenza gratuita. Per l’anno scolastico 2004/2005 le scuole, in autonomia e in relazione agli organici, provvederanno a modulare l’orario opzionale da far rientrare nel piano dell’offerta formativa.

Il decreto stabilisce la finalità della scuola dell’infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, ne regolamenta l’accesso e le attività educative; per il primo ciclo di istruzione viene stabilito che l’obbligo scolastico comincia a sei anni, l’orario obbligatorio delle lezioni corrisponde a 27 ore settimanali per tutte le classi e le scuole organizzano insegnamenti e attività ulteriori corrispondenti a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa e la frequenza gratuita. Per l’anno scolastico 2004/2005 le scuole, in autonomia e in relazione agli organici, provvederanno a modulare l’orario opzionale da far rientrare nel piano dell’offerta formativa.

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