- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 16
- Data fonte: 09/04/2014
Thesaurus: Amministrazione
Abstract:
Con il presente atto si dichiarano, relativamente al decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, non fondate: le questioni relative ai commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 19 dell’art. 6, promosse, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; la questione relativa al comma 20, promossa, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; la questione relativa al comma 20, primo periodo, dell’art. 6, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli enti locali, gli organismi strumentali (ed in particolare modo il Servizio sanitario provinciale) e le società pubbliche, che fanno capo all’ordinamento provinciale in base al vigente assetto statutario, promossa, per violazione dell’art. 119 Cost., del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonchè dell’art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); la questione relativa al comma 21, secondo periodo, dell’art. 6, promossa, per violazione dell’art. 119 Cost, del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento).
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