- Emanante: 3
- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 107
- Data fonte: 03/10/2002
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Il consiglio regionale ha approvato la legge di modifica sugli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato marchigiano. le modifiche riguardano gli articoli relativi a: contributi per la riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia, nella parte relativa alla durata del prestito e delle operazione di leasing mobiliare, nelle quali non si possono superare rispettivamente i quarantotto e i sessanta mesi.
Il Consiglio regionale ha approvato:
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:
Art. 1 – (Modifiche agli articoli 7, 24, 26 e 27 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33)
1.
La lettera b) del comma 3 dell’art. 7 della l.r. 20 maggio 1997 n. 33 cosi come sostituita dal comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 e sostituita dalla seguente: “b) la durata del prestito non puo essere superiore a quarantotto mesi e la durata delle operazioni di leasing mobiliare non puo essere superiore a sessanta mesi;”
2.
L’alinea del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 33/1997 e sostituita dalla seguente: “1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 22 devono pervenire al servizio regionale competente, entro la data indicata nel quadro attuativo annuale, corredate della seguente documentazione.”
3.
Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 33/1997 e sostituito dal seguente: “2. Il Dirigente del servizio competente dispone la concessione entro la data indicata nel quadro attuativo annuale e provvede alla liquidazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1.”.
4.
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 33/1997 e sostituita dalla seguente: “a) entro la data prevista nel quadro attuativo annuale, per i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e della lettera a) del comma 3;”.
5.
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 33/1997 e sostituita dalla seguente: “a) entro la data indicata nel quadro attuativo annuale, per quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e per quelli di cui alla lettera a) del comma 3;” La presente legge sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.