- Emanante: 3
- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 96
- Data fonte: 19/11/1998
Thesaurus: Lavoro
ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;il Presidente della Giunta regionale promulgala seguente legge regionale:
Art. 1 – (Finalita )
1.
La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 4 e 6 dello Statuto regionale, disciplina l’esercizio delle funzioni ed i compiti conferiti alla Regione ed agli enti locali dal decreto legislativo l? dicembre 1997, n. 468, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e delle altre funzioni esercitate dalla Regione in materia di mercato del lavoro e formazione professionale, assicurando l’integrazione tra i servizi per l’impiego, le politiche attive del lavoro e le attivita di formazione professionale secondo i principi di sussidiarieta , di cooperazione istituzionale e di concertazione tra le parti sociali.
2.
La Regione nell’ esercizio delle attivita di cui al comma 1 al fine di realizzare un efficace sistema pubblico di servizi, garantisce lo sviluppo delle relazioni tra il mondo della scuola e quello del lavoro, e favorisce interventi a favore dell’impiego delle categorie pia? deboli.
Art. 2 – (Funzioni della Regione)
1.
In materia di politiche attive del lavoro la Regione esercita ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs 469/1997 le seguenti funzioni:
Art. 3 – (Programmazione regionale)
1.
La Giunta regionale sulla base del parere degli organismi di cui agli articoli 5 e 7, predispone, entro il 31 maggio dell’anno precedente il triennio di riferimento, il piano triennale degli interventi per le politiche attive per il lavoro, il piano e approvato dal Consiglio regionale con le modalita di cui all’ articolo 7, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n 46;
2.
Il piano triennale di cui al comma 1 definisce:
3.
In coerenza con gli obiettivi e le linee d’ intervento del piano triennale, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base del parere degli organismi di cui agli articoli 5 e 7, approva, entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello di riferimento, il piano annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro, che comprende anche il programma annuale di attivita dell’Agenzia regionale Marche lavoro.
4.
Il piano annuale definisce tipologie, priorita e livelli degli interventi ed il riparto delle risorse finanziarie, disciplinando l’eventuale partecipazione degli utenti al costo dei servizi.
5.
Il piano determina inoltre il finanziamento per le spese di funzionamento e di attivita dell’Agenzia regionale Marche lavoro.
Art. 4 – (Ambiti territoriali pluriregionali)
1.
La Giunta regionale, al fine di garantire l’omogeneita delle procedure e dei relativi provvedimenti che investono ambiti territoriali pluriregionali, esercita le funzioni ed i compiti di cui all’articolo 2, previa intesa con i competenti organi delle altre Regioni.
Art. 5 – (Commissione regionale per il lavoro)
1.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 469/1997, e istituita la Commissione regionale per il lavoro, quale sede di concertazione per la progettazione, proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale.
2.
La Commissione e composta da:
3.
I componenti della Commissione regionale per il lavoro di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono designati dalle organizzazioni pia? rappresentative a livello regionale. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.
4.
La Commissione e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5.
La Commissione e validamente costituita quando siano stati nominati almeno i due terzi dei componenti ad essa assegnati, purche sia rispettata la pariteticita della presenza delle parti sociali.
6.
La durata in carica della Commissione coincide con quella della legislatura regionale.
7.
Il funzionamento della Commissione e definito da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa ed approvato dalla Giunta regionale.
8.
Ai componenti della Commissione regionale per il lavoro, estranei all’Amministrazione regionale, spetta un’indennita di presenza per ogni giornata di seduta fissata in lire 50.000; ai medesimi spetta altresa? il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive integrazioni e modificazioni.
9.
Alla liquidazione dell’indennita e dei rimborsi spese di cui al comma 8 provvede il Dirigente del servizio regionale competente in materia di lavoro.
Art. 6 – (Competenze della Commissioneregionale per il lavoro)
1.
La Commissione:
2.
Le funzioni di approvazione delle liste di mobilita , dei progetti di formazione e lavoro, dei progetti di lavori socialmente utili e dei piani per l’inserimento professionale sono attribuite alle Commissioni provinciali per le politiche dei lavoro.
3.
La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per il lavoro, puo attribuire alle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro ulteriori funzioni amministrative.
Art. 7 – (Conferenza interistituzionaledi coordinamento regionale)
1.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 469/1997, e istituita la Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale al fine di realizzare l’integrazione tra i servizi all’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.
2.
La Conferenza e composta:
3.
La Conferenza e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.
4.
La durata in carica della Conferenza coincide con quella della legislatura regionale.
5.
La Conferenza e validamente costituita quando siano stati nominati almeno i due terzi dei componenti ad essa assegnati.
6.
Il funzionamento della Conferenza e definito da apposito regolamento adottato dalla Conferenza stessa e approvato dalla Giunta regionale.
7.
Alla Conferenza partecipano, con voto consultivo, il sovraintendente scolastico regionale, o suo delegato, un rappresentante dei rettori delle universita marchigiane designato dalle stesse e il direttore dell’Agenzia regionale Marche lavoro.
8.
La Conferenza tra l’altro esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche attive del lavoro e della formazione, nonche sui conseguenti atti applicativi.
9.
La Conferenza puo formulare proposte relativamente allo sviluppo dell’integrazione tra politiche del lavoro e politiche formative e su progetti specifici rivolti all’incremento dell’occupazione. Esercita altresa? funzione propositiva nei confronti della Giunta regionale e degli altri enti cui sono attribuite, le funzioni oggetto della presente legge. A tal fine la Conferenza predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche attive del lavoro e del sistema formativo.
Art. 8 – (Istituzione)
1.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 469/1997, e istituita l’Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL).
2.
L’ARMAL e dotata di personalita giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile ed ha sede in Ancona.
Art. 9 – (Competenze)
1.
L’ ARMAL, quale struttura tecnica regionale, esercita le seguenti funzioni:
Art. 10 – (Programma annuale di attivita )
1.
L’ARMAL esercita le funzioni di cui all’ articolo 9 sulla base di un programma annuale di attivita adottato in conformita agli indirizzi stabiliti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d) ed approvato ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3.
Art. 11 – (Organi)
1.
Sono organi dell’ ARMAL il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti.
Art. 12 – (Direttore generale)
1.
Il direttore generale dell’ARMAL e nominato dal Consiglio regionale e resta in carica quanto la legislatura regionale.
2.
L’incarico di direttore generale e conferito a persona in possesso di comprovate capacita ed esperienza professionale pluriennale nel settore delle politiche attive del lavoro.
3.
Il rapporto di lavoro e regolato da un contratto a tempo determinato i cui contenuti sono stabiliti, anche per quanto riguarda la sua eventuale risoluzione anticipata, in riferimento al contratto collettivo dei dirigenti regionali.
Art. 13 – (Competenze del direttore generale)
1.
Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ARMAL, esercita le funzioni di direzione e vigila sulla rispondenza dell’attivita della stessa agli obiettivi programmati dalla Regione in materia di politiche attive del lavoro.
2.
Il direttore generale adotta:
3.
Il direttore inoltre individua gli ambiti di automazione delle procedure dell’ARMAL in conformita alle direttive emanate dall’Autorita per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sentito il competente servizio regionale.
4.
Gli atti di cui alle lettere a), b), d) ed e), comma 2, sono inviati alla Giunta regionale per l’approvazione. Gli stessi si intendono approvati se non venga comunicato entro trenta giorni un atto di diniego.
5.
Il programma annuale di attivita , di cui alla lettera c) del comma 2, deve essere inviato per l’approvazione alla Giunta regionale entro il 30 settembre dell’anno precedente quello di riferimento.
6.
All’inizio di ogni anno il direttore presenta alla Giunta regionale una relazione sull’attivita svolta nell’anno precedente.
7.
Il direttore generale nomina con proprio decreto un dirigente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Art. 14 – (Collegio dei revisori contabili)
1.
Il collegio dei revisori contabili e costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e composto da:
2.
I componenti del collegio di cui al comma 1 sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e durano in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 15 – (Competenze del collegio dei revisori contabili)
1.
Il collegio dei revisori contabili svolge i seguenti compiti:
2.
Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal collegio dei revisori debbono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti.
3.
Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarita nella gestione dell’ARMAL, ne da tempestiva notizia al direttore generale e alla Giunta regionale.
Art. 16 – (Indennita di carica)
1.
Al presidente del collegio dei revisori compete un’indennita di carica mensile pari al dieci per cento del compenso spettante al direttore generale.
2.
Ai componenti del collegio dei revisori contabili compete una indennita mensile pari al cinque per cento del compenso spettante al direttore generale.
3.
Le indennita ed i compensi degli organi di cui all’articolo 11 sono a carico del bilancio dell’ARMAL.
Art. 17 – (Personale)
1.
La Giunta regionale attribuisce all’ARMAL, per l’espletamento delle proprie attivita , un adeguato contingente di personale che puo comprendere anche il personale trasferito ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del d.lgs. 469/1997.
2.
Al personale dell’ARMAL si applica lo stato giuridico, il trattamento economico di attivita , previdenza e quiescenza previsti dal CCNL per il personale del comparto Enti locali – Regioni.
3.
L’ARMAL, nei limiti di spesa previsti dal piano annuale di cui al comma 5 dell’articolo 3, puo conferire incarichi ad esperti esterni alla Amministrazione regionale.
Art. 18 – (Patrimonio)
1.
L’ARMAL dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:
Art. 19 – (Vigilanza e controllo)
1.
Il Presidente della Giunta regionale dispone, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili ed amministrative per accertare il regolare funzionamento dell’ARMAL, utilizzando personale regionale competente.
2.
Gli organi dell’ARMAL possono essere rimossi o sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta medesima e previa diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi violazioni di legge o regolamento. Con il medesimo decreto viene nominato un Commissario straordinario, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta.
Art. 20 – (Attribuzione di funzioni)
1.
In conformita ai principi di cui all’articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h) della legge 15 marzo 1997, n. 59 e a quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 469/1997, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni:
2.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 469/1997, sono attribuite alle Province la gestione e l’erogazione dei servizi relativi alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) ed i), comma 1, dell’articolo 2 della presente legge conferite alle Regioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. 469/1997.
3.
Al fine di garantire il completamento dell’integrazione dei servizi per l’impiego con le politiche attive del lavoro e le politiche formative, sono attribuite alle Province, con esclusione delle competenze di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e) dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e di quelle relative agli interventi straordinari in aree che presentano gravi squilibri tra domanda e offerta di lavoro, le funzioni concernenti il sostegno all’occupazione di cui alla l.r. 31/1997.
4.
Le Province provvedono alla gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti con il presente articolo, tramite i centri per l’impiego di cui all’articolo 21.5. Restano ferme le funzioni gia spettanti alle Province sulla base delle leggi statali e regionali vigenti. Le funzioni di competenza regionale in materia di formazione professionale gia delegate alle Province si intendono attribuite alle medesime con decorrenza dal 1? luglio 1999.
Art. 21 – (Centri per l’impiego)
1.
La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 5 e 7, individua, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i bacini d’utenza territoriali, non inferiori di norma a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche, per l’istituzione dei centri per l’impiego uniformandoli ai seguenti criteri:
2.
Le Province, entro trenta giorni dall’individuazione dei bacini d’utenza territoriale, di cui al comma 1, istituiscono, sentita la Conferenza provinciale delle autonomie di cui all’articolo 3 della l.r. 46/ 1992, i centri per l’impiego e ne definiscono l’organizzazione funzionale, sulla base dell’entita! delle risorse disponibili, prevedendo che la direzione degli stessi venga conferita a personale con qualifica dirigenziale.
3.
Le Province, ai fini dell’effettiva realizzazione dei servizi all’impiego, utilizzano prioritariamente il personale, gli strumenti e le strutture delle scuole regionali di formazione professionale trasferite alle stesse ai sensi dell’articolo 34, comma 1.
Art. 22 – (Funzioni dei centri per l’impiego)
1.
centri per l’impiego, oltre all’erogazione e alla gestione dei servizi di cui all’articolo 20 svolgono i seguenti compiti:
Art. 23 – (Centri locali per la formazione)
1.
Le Province istituiscono, sentito il parere della Commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui all’articolo 24, centri locali per la formazione quali articolazioni anche decentrate dei centri per l’impiego.
2.
I centri locali per la formazione svolgono in particolare attivita formativa di cui alle l.r. 16/1990 e 2/1996.
3.
Le Province utilizzano anche, quali centri locali per la formazione, le scuole regionali di formazione professionale messe a loro disposizione ai sensi dell’articolo 34, comma l. L’eventuale istituzione di altri centri locali per la formazione deve comunque avvenire senza oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione.
4.
Con le procedure di cui al comma 1, le Province possono sopprimere i centri locali per la formazione o modificarne le sedi.
Art. 24 – (Commissione provincialeper le politiche del lavoro)
1.
Le Province, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono una Commissione permanente per le politiche del lavoro in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 469/1997.
2.
La Commissione provinciale per le politiche del lavoro svolge i seguenti compiti:
3.
La Commissione di cui al comma 1 e composta da:
4.
Le Province possono prevedere la nomina di un pari numero di membri supplenti dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori dipendenti di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le Province possono altresa? integrare la Commissione con rappresentanti degli enti locali.
5.
Per lo svolgimento delle funzioni relative al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 6, comma 2, lettera i) del d.lgs. 469/1997 la Commissione e integrata da un ispettore medico del lavoro e dai rappresentanti delle categorie interessate designati dalle stesse.
6.
La Commissione e nominata con provvedimento del competente organo provinciale sulla base delle designazioni delle organizzazioni interessate. Le designazioni dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
7.
La Commissione dura in carica cinque anni ed e validamente costituita quando siano stati nominati almeno due terzi dei suoi componenti, purche sia rispettata la pariteticita della presenza delle parti sociali.
8.
Il funzionamento della Commissione e definito da apposito regolamento approvato dal competente organo provinciale.
9.
Le funzioni di segreteria sono svolte da personale messo a disposizione dalla Provincia.
10.
La Commissione pua? costituirsi in sottocomitati, anche a carattere tematico, composti nel rispetto delle proporzioni stabilite al comma 3,
Art. 25 – (Partecipazione degli enti locali)
1.
Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali all’individuazione degli obiettivi e all’organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all’articolo 20, le Province approvano i relativi piani e programmi, sentito il parere della Conferenza provinciale delle autonomie di cui all’articolo 3 della l.r. 46/1992.
2.
I Comuni e le Comunita montane, sulla base di accordi con la Provincia competente, possono assicurare attraverso propri uffici l’assistenza al cittadino per qualsiasi pratica amministrativa che riguarda le funzioni disciplinate dalla presente legge. L’ufficio informa il cittadino sul procedimento da seguire.
Art. 26 – (Collaborazione e informazione)
1.
La Regione, i Comuni, le Comunita montane e le Province operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni.
2.
A tale fine, la Conferenza regionale e le Conferenze provinciali delle autonomie operano come strumenti di raccordo per promuovere la collaborazione e l’azione coordinata fra Regione ed Enti locali.
Art. 27 – (Indirizzo, coordinamento e potere sostitutivo)
1.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, puo adottare, su conforme parere della Conferenza regionale delle autonomie, atti di indirizzo e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni conferite alle Province. La Giunta regionale puo prescindere dal parere della Conferenza se questo non viene reso entro venti giorni dalla richiesta.
2.
La Giunta regionale provvede, inoltre, ai sensi della l.r. 46/1992, alla verifica della compatibilita con gli atti regionali di programmazione degli atti di programmazione delle Province rilevanti ai fini dell’attuazione della programmazione regionale.
3.
La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie e previa diffida, puo adottare i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare l’osservanza degli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l’adempimento degli obblighi e delle scadenze prescritti dalle leggi statali e regionali e dalle disposizioni comunitarie.
Art. 28 – (Rendicontazione)
1.
Ai fini degli obblighi di rendicontazione le Province inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un’unica attestazione dell’ammontare delle spese sostenute con i fondi ad esse assegnati dalla Regione nell’esercizio finanziario precedente e della loro destinazione specifica, sulla base di un modulo predisposto dalla Giunta regionale.
2.
In qualsiasi momento il Presidente della Giunta regionale puo acquisire ulteriori informazioni, disporre verifiche e controlli presso gli enti destinatari delle funzioni per accertare l’andamento della gestione delle stesse.
Art. 29 – (Decorrenza del conferimento)
1.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il conferimento delle funzioni attribuite alle Province ai sensi dell’articolo 20, comma 1, decorre dal 1? gennaio 1999, per quanto riguarda le funzioni attribuite ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 20, dal 1? luglio 1999.
2.
Il conferimento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 decorre in ogni caso dall’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strutturali.
3.
Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, questi sono svolti dalla Giunta regionale, che si avvale dei servizi competenti della Regione, e dall’ARMAL.
Art. 30 – (Strutture e personale)
1.
La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, identifica le strutture organizzative da sopprimere o da riordinare in considerazione delle funzioni riservate alla Regione, di quelle attribuite all’Agenzia e di quelle conferite alle Province e identifica altresa? i contingenti di personale, articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, da ripartire in relazione alle rispettive funzioni.
2.
La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale, approva, entro sei mesi dall’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 469/1997, gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire, ivi compreso il personale trasferito dallo Stato. Il trasferimento alle Province avviene contestualmente al conferimento delle funzioni previsto dall’articolo 29. All’atto del conferimento delle stesse funzioni la Giunta regionale provvede altresa? alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate.
3.
I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono automaticamente soppressi all’atto del trasferimento del personale o al verificarsi della vacanza dei posti stessi per qualsiasi causa.
4.
Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, compresa l’anzianita di servizio gia maturata; nei confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34.
5.
La Giunta regionale, mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, stabilisce le modalita e i criteri di trasferimento, di destinazione e le forme di incentivazione, previste dall’articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il personale trasferito, anche utilizzando gli stanziamenti previsti per il fondo di produttivita collettiva e per il miglioramento dei servizi.
6.
Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l’anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli enti per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.
7.
In relazione ai conferimenti disposti, la Giunta regionale adotta, avvalendosi della scuola di formazione del personale regionale, iniziative di riqualificazione del personale regionale, di quello trasferito e di quello degli enti locali.
8.
Il personale gia in servizio presso l’Agenzia regionale per l’impiego, assunto con contratto di diritto privato e trasferito alla Regione, puo essere assegnato anche all’ARMAL e alle Province fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) dei d.lgs. 469/1997.
9.
Alla scadenza del relativo contratto di lavoro il personale di cui al comma 8 potra essere utilizzato con contratto a termine di durata non superiore a mesi ventiquattro. Per il trattamento economico contrattuale del personale che presso l’Agenzia regionale per l’impiego rivestiva la posizione di ” esperto” si fa riferimento al trattamento economico tabellare del personale regionale appartenente alla qualifica funzionale ottava o sesta a seconda che trattasi rispettivamente di personale laureato o diplomato.
10.
Entro i ventiquattro mesi di cui al comma 9 il rapporto di lavoro a termine potra essere trasformato in rapporto a tempo indeterminato tramite una procedura selettiva volta all’accertamento della professionalita richiesta e riservata al personale titolare del rapporto di lavoro a termine per ventiquattro mesi. Le modalita della procedura selettiva sono fissate dalla Giunta regionale.
11.
In relazione alle esigenze operative dell’ARMAL nella fase di sua costituzione, gli incarichi previsti dal comma 3 dell’articolo 17, possono essere conferiti dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.
Art. 31 – (Beni strumentali)
1.
Con le modalita di cui al comma 1 dell’articolo 30 sono inoltre individuati i beni strumentali necessari all’esercizio delle funzioni conferite.
2.
Ad avvenuto trasferimento dei beni di cui all’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 469/1997, la Giunta regionale approva gli elenchi dei beni mobili ed immobili di proprieta della Regione ed utilizzati per le funzioni conferite. Il trasferimento avviene contestualmente al conferimento delle funzioni secondo quanto previsto dall’articolo 29.
3.
Il Presidente della Giunta regionale provvede, con suo decreto, all’assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dal competente servizio regionale in contradditorio con ciascun ente. Con lo stesso atto viene stabilito il titolo dell’assegnazione, che puo essere disposta anche in comodato.
4.
I documenti riguardanti le funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi agli enti destinatari. Resta salva a facolta della Regione di chiedere e ottenere gratuitamente la restituzione oppure copia conforme di ogni documento consegnato.
Art. 32 – (Procedimenti in corso)
1.
La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegni prima della data di trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge, rimane di competenza della Regione nel cui bilancio vengono conservati nel conto dei residui, i fondi necessari.
2.
Resta parimenti di competenza la liquidazione delle spese gia impegnate e delle ulteriori annualita! delle spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di conferimento delle funzioni, qualora l’impegno relativo alla prima annualita abbia fatto carico a esercizi finanziari anteriori all’ anno del conferimento.
Art. 33 – (Disposizioni finanziarie)
1.
Alle spese occorrenti per l’attuazione della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell’articolo 7 commi 1 e 8, del d.lgs. 469/1997 e dell’articolo 7, comma 1, della legge 59/1997 e con risorse finanziarie della Regione da determinarsi, annualmente, con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.
2.
Le disponibilita determinate ai sensi del comma 1 sono corrisposte per le funzioni attribuite in ragione d’anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.
3.
La Giunta regionale e autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi della gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel B.U.R. entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini
Art. 34 – (Disposizioni finanziarie)
1.
Alle spese occorrenti per l’attuazione della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell’articolo 7 commi 1 e 8, del d.lgs. 469/1997 e dell’articolo 7, comma 1, della legge 59/1997 e con risorse finanziarie della Regione da determinarsi, annualmente, con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.
2.
Le disponibilita determinate ai sensi del comma 1 sono corrisposte per le funzioni attribuite in ragione d’anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.
3.
La Giunta regionale e autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi della gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel B.U.R. entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.