- Regione: Lombardia
- Fonte: Altro
- Numero fonte: 18
- Data fonte: 03/05/1999
Thesaurus: Tirocini
Abstract:
Con la legge in esame il consiglio regionale istituisce borse di studio annuali, non rinnovabili, destinate ai giovani neolaureati o neodiplomati universitari che hanno discusso una tesi di laurea su tematiche istituzionali riguardanti l’ente regione o un argomento relativo alla realta lombarda. le borse di studio sono concesse per lo svolgimento di tirocinii pratici di un anno presso il consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione di conoscenze ed esperienze nel campo della pubblica amministrazione ed in particolare della regione. stabilisce, inoltre, la necessita di un bando per l’assegnazione e i requisiti del bando stesso.
Art. 1 – (finalita’)
1 .
Il Consiglio regionale istituisce borse di studio annuali, non rinnovabili, destinate ai giovani neolaureati o neodiplomati universitari che hanno discusso una tesi di laurea su tematiche istituzionali riguardanti l’ente Regione o un argomento relativo alla realta’ lombarda.
2 .
Le borse di studio sono concesse per lo svolgimento di tirocinii pratici di un anno presso il Consiglio Regionale, ai fini dell’acquisizione di conoscenze ed esperienze nel campo della pubblica amministrazione ed in particolare della Regione
Art. 2 – (bando annuale delle borse di studio)
1 .
Su proposta dei singoli direttori generali e compatibilmente con le disponibilita’ organizzative del Consiglio Regionale, l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina il numero delle borse di studio, da un minimo di tre ad un massimo di sei unita’, con un bando di selezione annuale che deve indicare:
2 .
Ai fini dell’ammissione alla selezione gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
3 .
Per la valutazione delle candidature e’ istituito un comitato di valutazione nominato dall’ufficio di presidenza. Il comitato e’ cosi’ composto:
4 .
Le attivita’ di segreteria connesse allo svolgimento delle procedure selettive sono assicurate dalla struttura consiliare competente in materia di gestione del personale.
5 .
La selezione dei candidati avviene per titoli e per colloquio. Viene ammesso al colloquio un numero massimo di candidati pari al triplo rispetto al numero dei tirocinii banditi. Il bando di selezione individua i titoli valutabili, l’oggetto del colloquio e le modalita’ di svolgimento della selezione.
Art. 3 – (valutazione del tirocinio)
1 .
Il tirocinio pratico non puo’ comunque comportare l’insorgere di un rapporto di lavoro dipendente con la Regione
2 .
La disciplina puntuale dei rapporti tra amministrazione e tirocinanti ed ogni altro aspetto inerente alle modalita’ di svolgimento del tirocinio, IV i compresa apposita copertura assicurativa, sono determinati dall’amministrazione consiliare.
3 .
Al termine del periodo fissato, il tirocinante rassegna al dirigente cui e’ assegnato una relazione sull’attivita’ svolta.
4 .
La regolare frequenza del tirocinio ed il suo proficuo svolgimento, attestati dal direttore generale, costituiscono titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l’accesso agli impieghi regionali cui va riconosciuto un punteggio pari al 50 per cento del punteggio attribuito al servizio prestato in ruolo a tempo pieno.
Art. 4 – (norma finanziaria)
1 .
Agli oneri conseguenti all’attuazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate annualmente sul capitolo del bilancio regionale 1.1.1.1.295, la cui descrizione e’ cosi’ modificata “compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e privati a favore del Consiglio Regionale, convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche e borse di studio”.
Art. 5 – (abrogazioni)
1 .
E’ abrogata la l.r. 8 maggio 1990, n. 31 “iniziative del Consiglio regionale per la promozione e l’acquisizione di ricerche universitarie nelle materie di competenza regionale”.