Direttiva 9 gennaio 2014

  • Emanante: Dipartimento Funzione Pubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 59
  • Data fonte: 12/03/2014
Linee guida sull'applicazione dell'art. 28 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 - Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte

Thesaurus: Comunicazione

Abstract:

La presente Direttiva ha l’obiettivo di fornire alle pubbliche amministrazioni linee guida sull’applicazione dell’art. 28  del decreto-legge n. 69/2013, convertito in legge n. 9/2013, nella parte in cui ha introdotto l’indennizzo da ritardo  nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte. La disposizione  in esame modifica l’art. 2 bis della legge n. 241/1990, introducendo il comma 1 bis, che prevede il diritto dell’interessato ad ottenere un indennizzo da ritardo che, a sua volta, sarà corrisposto alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o da un regolamento, fermo restando il carattere immediatamente applicativo delle disposizioni introdotte. L’art. 28 intende tutelare i privati in conseguenza della violazione dei termini di conclusione dei procedimenti attivati ad istanza di parte, prevedendo il pagamento di una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo. La Direttiva definisce così le caratteristiche dell’indennizzo da ritardo, l’ambito di applicazione, nonchè la procedura per  accedervi. 

La presente Direttiva ha l’obiettivo di fornire alle pubbliche amministrazioni linee guida sull’applicazione dell’art. 28  del decreto-legge n. 69/2013, convertito in legge n. 9/2013, nella parte in cui ha introdotto l’indennizzo da ritardo  nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte. La disposizione  in esame modifica l’art. 2 bis della legge n. 241/1990, introducendo il comma 1 bis, che prevede il diritto dell’interessato ad ottenere un indennizzo da ritardo che, a sua volta, sarà corrisposto alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o da un regolamento, fermo restando il carattere immediatamente applicativo delle disposizioni introdotte. L’art. 28 intende tutelare i privati in conseguenza della violazione dei termini di conclusione dei procedimenti attivati ad istanza di parte, prevedendo il pagamento di una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo. La Direttiva definisce così le caratteristiche dell’indennizzo da ritardo, l’ambito di applicazione, nonchè la procedura per  accedervi.

 

 

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