Deliberazione Giunta Regionale 24 novembre 2004, n.1816

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 52
  • Data fonte: 07/12/2004
Interventi per il diritto allo studio e all'istruzione: erogazione sussidio denominato borsa di studio, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, comma 9, per l'anno scolastico 2004-2005.

Thesaurus: Istruzione

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro; Vista la D.G.R. n. 345 del 26 marzo 2003; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62

a) individuazione delle tipologie di spese effettivamente sostenute, alla cui copertura parziale o totale sono destinate le borse di studio (art. 5 comma 1, lett. b, D.P.C.M. 106/2001);

b) determinazione dell’importo massimo delle borse di studio erogabili, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola (art. 5 comma 1, lett. c, D.P.C.M. 106/2001);

c) individuazione del soggetto erogatore della borsa di studio (art. 5 comma 3, D.P.C.M. 106/2001);

d) l’individuazione dei criteri per la ripartizione delle somme agli enti erogatori del beneficio (art. 5 comma 1, lett. d, D.P.C.M. 106/2001);

e) predisposizione del modulo di richiesta;

f) individuazione delle modalita di trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze della comunicazione inerente all’avvalersi o meno della facolta di percepire la borsa di studio mediante detrazione fiscale, la cui dichiarazione deve risultare sul modulo di domanda. (Art. 1 comma 10, L. 62/2000);

g) modalita di monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse stanziate per l’attuazione dell’intervento delle borse di studio (art. 5 comma 6, D.P.C.M. 106/2001);

Ritenuto di differenziare l’importo massimo della borsa di studio in relazione al grado di scuola frequentata; Atteso che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPCM 106/2001, il tetto minimo della spesa effettivamente sostenuta per l’ammissione alla liquidazione del beneficio e di 51,66; Considerato che possono usufruire dell’assegnazione del sussidio della borsa di studio gli alunni della scuola primaria e secondaria di 2? grado (elementare, media, superiore), che appartengono a famiglie la cui situazione economica, determinata a norma dell’art. 2 del D.P.C.M. n.106/2001, e equivalente a 10.633,00, quantificati con il calcolo I.S.E.E., lasciando alle Regioni la facolta di elevare tale somma fino a 17.721,56; Ritenuto di confermare, per l’anno scolastico 2004/2005, la scelta di elevare la soglia economica massima per la fruizione del beneficio, cosa? come disposto per il decorso anno scolastico, la quale soglia, quantificata con il calcolo I.S.E.E., e pari ad 14.177,00; Stante il dettato legislativo della unitarieta dell’importo, per fruire del beneficio della borsa di studio, non e ammesso lo scaglionamento per fasce di reddito Vista la L.R. n. 28/2002, recante norme per l’attuazione del diritto allo studio, che affida ai Comuni di residenza la titolarita degli interventi per il diritto allo studio per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado; Atteso che l’intervento straordinario previsto dalla predetta legge n. 62/2000 e da considerare aggiuntivo agli interventi per il diritto allo studio, gia di competenza delle Regioni e degli Enti locali; Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarita tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio/Dirigente in posizione individuale competente, ai sensi dell’art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimita espresso dal direttore; Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi, espressi nei modi di legge, delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all’art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di erogare anche per l’anno scolastico 2004-2005 il sussidio della borsa di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie umbre per l’istruzione in attuazione dell’art. 1, comma 9, L. 10 marzo 2000 n.62;

3) di determinare l’importo massimo delle borse di studio, suddiviso per grado di scuola, come segue: 360 per gli alunni della scuola superiore; 205 per gli alunni della scuola media; 150 per gli alunni della scuola elementare;

4) di individuare i beneficiari del provvedimento negli alunni residenti nei comuni dell’Umbria frequentanti classi di scuola, ovunque ubicata, elementare, media e superiore statale e paritaria, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito non superiore ad 14.177,00 quantificato con il calcolo I.S.E.E.;

5) di confermare nel Comune di residenza dell’alunno il soggetto deputato all’erogazione del sussidio della borsa di studio;

6) di confermare la tipologia delle spese ammissibili gia utilizzata negli anni passati e riportata nell’Allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione. La documentazione delle suddette spese, se inferiore ad 51,66, non ammette alla liquidazione del sussidio (art. 2, comma 2, D.P.C.M. 106/2001);

7) di dare atto che la somma a disposizione per l’erogazione del beneficio delle borse di studio per l’anno scolastico 2004-2005, ammonta a complessivi 1.320.101,00 ( 1.271.024,00 somma assegnata dal Ministero, pia? 49.077,00 somma residua giacente presso i Comuni):

8) di incaricare il dirigente del Servizio offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale a provvedere con propria successiva determinazione all’impegno della somma di 1.271.024,00 e conseguente liquidazione sul corrispondente capitolo 928 della U.P.B. 10.1.001, bilancio 2004 al termine del procedimento di competenza dei Comuni;

9) di stabilire nella data del 31 gennaio 2005 il termine ultimo per la presentazione, ai Comuni di residenza, delle domande per la fruizione del beneficio della borsa di studio a mezzo del modulo allegato alla presente deliberazione (Allegato B);

10) di stabilire nella data del 25 febbraio 2005 il termine ultimo per far pervenire al Servizio offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale della Regione da parte dei Comuni e secondo il modello predisposto (Allegato C), il numero delle richieste acco glibili suddivise per ordine di scuola e con l’indicazione del numero di coloro che hanno optato per la fruizione della borsa tramite detrazione fiscale;

11) di stabilire nel 25 marzo 2005 la data ultima per la ripartizione ai Comuni da parte del dirigente Servizio offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, dei fondi disponibili, sulla base del numero dei richiedenti aventi i requisiti individuati dai Comuni medesimi, con le modalita indicate nel documento istruttorio;

12) di demandare ai Comuni, che nel frattempo avranno acquisito la documentazione necessaria:

a) la quantificazione dell’entita del sussidio delle singole borse di studio entro i limiti stabiliti con la presente deliberazione e nell’ambito dello stanziamento assegnato;

b) le graduatorie degli ammissibili al beneficio;

c) il compito di comunicare agli interessati l’importo effettivo della borsa di studio, come quantificato secondo la lett. a), con la dovuta tempestivita , e comunque in tempo utile per permettere a coloro che abbiano scelto la fruizione della borsa tramite ritenuta fiscale, di esercitare tale diritto;

13) di dare atto che la documentazione relativa alla scelta effettuata dal richiedente di cui al precedente punto 12), rimane agli atti delle amministrazioni comunali a disposizione degli organi di controllo;

14) di dichiarare che le somme assegnate con il presente atto e non utilizzate dai Comuni per l’anno scolastico 2004/2005 rimangono ai Comuni medesimi da riutilizzare per lo stesso beneficio nell’anno successivo;

15) di approvare l’allegato