- Emanante: 3
- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 64
- Data fonte: 28/06/2004
Thesaurus: Professioni, Formazione
omissis
DELIBERA
di delegare alle Amministrazioni Provinciali la competenza di approvare, gestire e controllare l’attuazione dei progetti formativi di cui al presente atto in attuazione delle disposizioni contenute nelle Leggi Regionali n. 2/96 e 38/98 e sulla base delle specifiche tecniche contenute nella presente deliberazione. Le Amministrazioni provinciali definiranno e metteranno a bando le specifiche azioni formative, individuandole d’intesa con le Aziende Sanitarie, i Comuni capofila degli ambiti territoriali e con le rappresentanze degli enti gestori di strutture formative, sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali;
di approvare il “Regolamento del corso di qualifica per Operatore Socio-Sanitario” di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
di approvare l'”Ordinamento didattico del corso di Formazione per Operatore Socio Sanitario” di cui all’Allegato “A1” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di assumerne, ai fini dell’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario, come del resto previsto dalla normativa nazionale, i contenuti quali standard minimi di competenza-conoscenza. Il codice regionale di identificazione della qualifica di primo livello sopra indicata e TE.10.31;
di approvare lo “Schema di Convenzione tra l’Azienda Sanitaria, l’Ente di Formazione Professionale e/o il Comune capofila dell’ambito territoriale” di cui all’allegato “B” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Lo schema di convenzione e in ogni caso integrabile dai soggetti contraenti nel rispetto delle condizioni minime previste;
di stabilire che la convenzione sottoscritta sulla base del suddetto schema tipo dova accompagnare i singoli progetti formativi presentati in risposta agli avvisi pubblici delle Amministrazioni Provinciali;
di stabilire che le azioni formative si svolgeranno ai sensi delle direttive regionali vigenti per la formazione professionale, fatte salve le specifiche norme e contenuti riportati nel Regolamento e nell’ordinamento didattico del corso;
di dare atto che l’attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario verra rilasciato ai sensi della Legge Quadro n. 845/1978 e di inserire la qualifica suddetta nel tabulato delle qualifiche della Regione Marche;
di provvedere con successivi atti, al riordino delle qualifiche professionali presenti nel tabulato delle qualifiche regionali – settore terziario – area socio-educativa;
di stabilire che ai fini dell’individuazione dei criteri formativi per l’accesso alla formazione iniziale di operatori socio sanitari, come previsto dall’art. 13, della disciplina provvisoria di cui all’Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 22 febbraio 2001, ci si dovra provvisoriamente attenere, in attesa di un sistema regionale per il riconoscimento delle competenze conoscenze in crediti formativi, a quanto indicato nel Regolamento allegato alla presente deliberazione.