Lombardia – Legge regionale 4 agosto 2003, n.13

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: Supplementi Ordinari
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 08/08/2003
Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate.

Thesaurus: Politiche sociali

Abstract:

La regione e le province promuovono l’accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali e dei consorzi. a tal fine la regione promuove e sostiene l’inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili; la cultura dell’integrazione e dell’inclusione sociale, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l’inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie; l’organizzazione coordinata della rete dei servizi preposti all’inserimento lavorativo e dei servizi socio-assistenziali, educativi, formativi operanti sul territorio.

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Legge regionale 4 agosto 2003, n.13