Sentenza 28 – 31 gennaio 2014, n.17

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 7
  • Data fonte: 05/02/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici - Dirigenti delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ADSU). - Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA), artt. 1, comma 1, e 2, commi 5, 6 e 7. - (T-140017).

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della  Struttura  del  Servizio  di Cooperazione Territoriale – IPA). dichiara inoltre inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 71 del 2012, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal  Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 

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