- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 52
- Data fonte: 27/12/2012
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Professioni - Norme della Provincia di Bolzano - Professioni turistiche - Previsione che le guide già abilitate in altre Regioni o nella Provincia di Trento debbano superare un altro esame di abilitazione - Previsione di una esenzione per gli accompagnatori turistici che svolgono la loro attività stabilmente sul territorio - Previsione che le guide alpine possano svolgere anche la professione di accompagnatore di media montagna - Ricorso del Governo - Asserita ingiustificata preferenza per i professionisti locali - Difetto di motivazione sulle ragioni che determinerebbero, in un ambito inciso dalle competenze statutarie, l'applicazione dei parametri di cui al Titolo V della Costituzione - Inammissibilita' delle questioni. - Legge della Provincia di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21, artt. 3, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2. - Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera e). (T-130311)
Thesaurus: Professioni
Abstract:
Con il presente atto si dichiarano inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21 (Disciplina di professioni turistiche), promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.