Sentenza 10 – 17 dicembre 2013, n.315

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 52
  • Data fonte: 27/12/2013
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Professione di maestro di sci - Esercizio temporaneo da parte dei professionisti provenienti, con i propri clienti, da Paesi membri dell'Unione europea (UE) diversi dall'Italia - Possibilità subordinata all'accertamento, da parte della struttura regionale competente, del possesso di una idonea formazione professionale - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato - Difetto di motivazione sulle ragioni che determinerebbero, in un ambito inciso dalle competenze statutarie, l'applicazione dei parametri di cui al Titolo V della costituzione - Inammissibilità della questione. - Legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2012, n. 34, art. 7, comma 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera u). (T-130315)

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Con il presente atto si dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.  7, comma  2, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste 11 dicembre 2012, n. 34 (Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni), promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all’art. 2, comma 1, lettera  u), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4  (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. 

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