Ordinanza 10 – 17 dicembre 2013, n.318

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 52
  • Data fonte: 27/12/2013
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Intervento in giudizio - Atto di intervento dell'INPS - Soggetto che, pur non essendo parte del giudizio principale, è tuttavia portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Ammissibilità. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 24, comma 3. - Previdenza - Disciplina dei requisiti di anzianità e contributivi per l'accesso ai trattamenti pensionistici (nella specie, dipendenti del settore scolastico) - Mancata previsione per il lavoratore pubblico di una gradualità di uscita al pari del lavoratore privato - Mancata previsione di una differenziazione, con particolare riguardo al settore scolastico, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, del dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente - Rimessione incompleta per l'omessa censura di altra norma incidente sulla fattispecie a quo - Petitum incerto, che implica la possibilità di sentenze di contenuto discrezionale - Manifesta inammissibilità della questione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 24, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma; convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, paragrafo 1. (T-130318)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, della Costituzione – quest’ultimo richiamato in relazione  all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro.

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